Cassazione Civile, Ordinanza n. 39511/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio recuperava l'imposta di registro, per euro 3.705,06, in relazione a un decreto di trasferimento di un immobile emesso nell'ambito di una procedura fallimentare poi sfociata in concordato fallimentare con assunzione da parte della società contribuente. La società impugnava l'atto sostenendo che il trasferimento immobiliare fosse già connaturato al decreto di omologa del concordato, atto che aveva già scontato l'imposta di registro, e che il successivo decreto di trasferimento fosse solo esecutivo. La CTP respingeva il ricorso; la CTR lo accoglieva, ritenendo che il successivo decreto non potesse essere ulteriormente tassato e richiamando anche l'efficacia riflessa di un giudicato esterno formato in una controversia identica. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione del d.P.R. 131/1986, art. 2, comma 5, art. 27, art. 8 Tariffa parte I, artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo: a) che l'imposta proporzionale dovesse colpire solo il decreto di trasferimento, quale atto che realizza effettivamente il passaggio di proprietà; b) che il giudicato esterno non potesse essere esteso a un processo tra parti diverse.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura principale dell'Ufficio. Ha affermato che nel concordato fallimentare con assunzione il trasferimento dei beni al terzo assuntore si verifica già con il decreto di omologa, che va tassato in misura proporzionale perché produce immediati effetti traslativi. Il successivo decreto di trasferimento del giudice delegato ha natura meramente attuativa, serve alla trascrizione e alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ed è privo di autonoma funzione traslativa o costitutiva. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il secondo profilo relativo al giudicato riflesso è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la P.A. difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 2, comma 5, d.P.R. 131/1986
richiamato dall'Ufficio nel motivo di ricorso; la Corte non lo applica nel senso prospettato dalla ricorrente, ritenendo invece che nel concordato con assuntore il rilievo fiscale discenda dagli effetti traslativi dell'omologa.
richiamato nel ricorso; nel ragionamento della Corte non assume rilievo decisivo rispetto alla qualificazione del decreto di omologa come atto immediatamente traslativo.
art. 8, tariffa parte I, d.P.R. 131/1986
la lett. a) si applica al decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, perché l'atto produce effetti immediatamente traslativi; la lett. g), relativa agli atti di omologazione tassati in misura fissa, opera solo quando all'omologazione non si colleghino effetti traslativi autonomi.
richiamato nel motivo in relazione al giudicato esterno; il relativo profilo resta assorbito.
richiamato nel motivo in relazione al giudicato; il profilo non viene esaminato perché assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione della violazione di legge invocato nel ricorso.
il decreto del giudice delegato è indicato come atto necessario per la trascrizione e la cancellazione delle iscrizioni, ma privo di autonoma funzione traslativa o costitutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Agenzia, perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con assunzione, il trasferimento dei beni all'assuntore si produce con il decreto di omologa, quando il provvedimento abbia effetti immediatamente traslativi; l'atto va quindi assoggettato a imposta di registro proporzionale.
- Il successivo decreto del giudice delegato che disponga il trasferimento del bene ha funzione meramente esecutiva o attuativa, utile alla trascrizione e alla cancellazione delle formalità, e non comporta un ulteriore autonomo presupposto impositivo.
- La qualificazione fiscale di un atto non dipende dal solo nomen iuris, ma dagli effetti giuridici concretamente prodotti: la previsione tariffaria per gli atti di omologazione in misura fissa opera solo se all'omologa non si accompagni un effetto traslativo autonomo.
- Quando il motivo principale di ricorso è infondato, il profilo ulteriormente dedotto resta assorbito e non richiede esame.
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