Cassazione Penale, Sentenza n. 23001/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta documentale semplice. Il ricorrente deduceva: 1) mancata prova del dolo e vizio di motivazione, poiché aveva un mero ruolo rappresentativo e la gestione contabile e finanziaria era delegata ad Occhipinti Antonina; 2) erronea applicazione della norma penale rispetto alla fattispecie di bancarotta per operazioni dolose, sostenendo che il mancato pagamento di imposte derivava da oggettive difficoltà aziendali (crisi di settore, crediti incagliati) e non da scelta dolosa; 3) errore anche per la bancarotta documentale semplice per la medesima causa di delega e deduzione di prescrizione del reato (termine indicato al 21/11/2025); 4) carenza di motivazione sulla dosimetria delle pene e delle sanzioni accessorie. Inoltre, con memoria del 7/04/2026 proponeva questione di legittimità costituzionale relativa all'efficacia temporale delle modifiche legislative sulla sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.).
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato le conclusioni delle giurisdizioni di merito: condanna di Barillà per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e per bancarotta documentale semplice. Motivazione essenziale: il ricorrente, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e titolare di poteri gestori (rapporti con banche, gestione commerciale, garanzie personali, richiesta fallimento), aveva l'obbligo di agire "informato" e di garantire il ragguaglio informativo (art. 2381 c.c.); la sistematicità dell'omesso versamento delle imposte (circa €500.000,00) nel quadriennio 2012-2015, l'omessa presentazione dei bilanci dal 2016 e la tenuta incompleta delle scritture contabili sono state ritenute espressione di scelte gestionali consapevoli tali da integrare le "operazioni dolose" idonee a prevedibilmente determinare il dissesto. La doglianza sulla prescrizione è stata respinta: al calcolo va applicata la disciplina della sospensione prevista dall'art. 159 c.p. nel periodo temporale 3/8/2017-31/12/2019 e sono da considerare i periodi di sospensione per giudizio d'appello e successivo ricorso in Cassazione; la questione costituzionale proposta è stata ritenuta infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità e della sentenza della Corte Costituzionale n. 38/2026. Anche le doglianze sulla dosimetria sono state ritenute manifestamente infondate: la motivazione riguardo alla gravità, alla protrazione temporale e alle conseguenze sul passivo fallimentare è congrua. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
"Provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri"
Il presidente del consiglio di amministrazione ha l'obbligo di ragguaglio informativo; gli amministratori devono "agire informati". Anche senza deleghe specifiche, l'amministratore può essere ritenuto responsabile se era nelle condizioni di conoscere elementi tali da dover intervenire secondo la diligenza richiesta dall'incarico.
"[i sindaci e gli amministratori] sono responsabili ove, a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose"
La riforma ha limitato la responsabilità automatica degli amministratori privi di delega, ma li rende comunque responsabili quando, avendo conoscenza di fatti pregiudizievoli, non pongano in essere le azioni possibili per prevenirne o attenuarne gli effetti.
art. 223 legge fallimentare (l. fall.)
Disciplina la bancarotta fraudolenta, distinguendo tra fallimento cagionato con dolo e fallimento da operazioni dolose: quest'ultima fattispecie riguarda operazioni prodromiche e sistematiche che, pur non avendo come fine il dissesto, lo rendono prevedibile.
art. 159 cod. pen. (normativa sulla sospensione della prescrizione)
La disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 (sospensione del corso della prescrizione in pendenza di giudizio) si applica ai reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019; pertanto, nel calcolo della prescrizione vanno computati i periodi di sospensione previsti (inclusi quelli di giudizio in appello e ricorso). La successiva abrogazione (legge n. 134/2021) non ha efficacia retroattiva rispetto a quei fatti.
legge n. 103/2017 e legge n. 134/2021
La legge n. 103/2017 ha introdotto la disciplina di sospensione della prescrizione; la legge n. 134/2021 ha poi abrogato la norma, ma la giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale hanno ritenuto che l'abrogazione non si estenda retroattivamente ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma (3/8/2017-31/12/2019).
Criteri per la determinazione della pena e per la modulazione delle pene accessorie: la corte territoriale ha motivato la determinazione della pena e delle misure accessorie richiamando la gravità, la protrazione temporale e l'incidenza sul passivo fallimentare.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione: la censura per illogicità della motivazione è ammissibile se manifesta, cioè di immediata percezione; non sono consentite reinvestigazioni probatorie o richieste di diversa valutazione degli elementi di fatto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della proposizione del ricorso per cassazione rispetto ai motivi di censura ammissibili (temporalità/ambito del ricorso).
Massime di principio
- La mera delega di funzioni contabili o amministrative non esonera automaticamente il presidente del consiglio di amministrazione o altri amministratori dalla responsabilità penale: esistono obblighi di "agire informati" e di ragguaglio che impongono di approfondire e, se necessario, intervenire.
- Il mancato e sistematico versamento di imposte e contributi, se risultato di una scelta gestionale consapevole e protratta, può costituire "operazioni dolose" idonee a determinare il fallimento e integrare la bancarotta fraudolenta, quando il dissesto sia ragionevolmente prevedibile come conseguenza delle condotte.
- La responsabilità per bancarotta da operazioni dolose richiede consapevolezza e volontà delle operazioni pregiudizievoli; non è necessario che l'agente abbia voluto il fallimento, ma che potesse prevederne l'insorgenza quale sviluppo logico delle operazioni dolose.
- La tenuta e la presentazione delle scritture contabili sono obblighi essenziali non pienamente delegabili: l'omessa o incompleta tenuta dei libri contabili può determinare responsabilità per bancarotta documentale semplice a carico degli amministratori che avevano competenze gestorie o di vigilanza.
- Per il calcolo della prescrizione dei reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va considerata la disciplina di sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017; i periodi di sospensione per il giudizio di appello e per il ricorso incidono sul termine estintivo.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: devono emergere aporie manifeste o contraddizioni evidenti; le valutazioni di fatto e la diversa comparazione delle prove sono di regola riservate ai giudici di merito.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il soggetto deve documentare concretamente: a) l'assenza di consapevolezza dell'esposizione debitoria; b) l'esistenza di reali e documentate difficoltà finanziarie impreviste; c) l'impossibilità di influire su decisioni delegate, evidenziando l'effettiva mancanza di poteri gestori o rapporti di fatto che dimostrino il contrario.
- La determinazione della pena e delle misure accessorie tiene conto della durata e dell'incidenza dell'illecito sul passivo fallimentare e della posizione soggettiva dell'agente (grado di partecipazione, eventuali attenuanti/recidiva); motivate attenuazioni possono essere mantenute se coerenti con i criteri di cui agli artt. 132-133 c.p.
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