Cassazione Civile, Ordinanza n. 37102/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria chiedendo l'ammissione di plurimi crediti derivanti da un rapporto di lavoro dirigenziale: differenze retributive asseritamente dovute, risarcimento per demansionamento, dequalificazione e inattività forzata, declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguenti effetti reintegratori e retributivi, nonché ulteriori voci economiche (mensilità non integralmente corrisposte, mensilità aggiuntive, premio presenza, ferie non godute, preavviso, TFR e danni previdenziali/patrimoniali). Il tribunale aveva respinto la domanda rilevando che la insinuazione era inammissibile perché il credito non era stato quantificato in modo determinato, in violazione dell'art. 93 l.fall., e che il mero richiamo a documenti e conteggi non bastava a colmare il difetto di petitum. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 93 e 99 l.fall., sostenendo che il giudice delegato non aveva dichiarato l'inammissibilità ma il rigetto della domanda e che quindi il tribunale non poteva riesaminare l'ammissibilità della domanda di insinuazione; dall'altro, omesso esame di fatti decisivi e violazione di varie norme processuali e sostanziali, assumendo che l'opposizione contenesse una puntuale indicazione dei fatti, dei documenti e delle prove, e che i crediti fossero almeno determinabili attraverso la documentazione prodotta e la richiesta di liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale può rilevare d'ufficio l'inammissibilità originaria della domanda di insinuazione, poiché il giudizio ha ad oggetto sostanzialmente l'intero rapporto da cui deriva il credito e costituisce un novum judicium a cognizione piena, nel quale sono ammissibili anche eccezioni nuove. Ha inoltre ribadito che l'art. 93, comma 3, n. 2, l.fall. richiede la determinazione della somma da insinuare al passivo, pena l'inammissibilità se il requisito è omesso o assolutamente incerto, e che il semplice deposito di documenti o conteggi non può supplire alla mancanza di una domanda sufficientemente quantificata, specie quando la richiesta sia formulata in termini generici e con detrazione di somme eventualmente percepite. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È invocato per censurare l'asserita ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il tribunale poteva rilevare d'ufficio l'inammissibilità della domanda di insinuazione.
determinazione della somma che si intende insinuare al passivo
Richiede una specifica e chiara quantificazione del credito da insinuare; la sua omissione o assoluta incertezza determina inammissibilità.
Regola il giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria ma è un novum judicium a cognizione piena.
nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati
Conferma il rilievo delle eccezioni e dei profili rilevabili d'ufficio nel procedimento concorsuale.
Richiamato per il diritto di impugnazione dei creditori concorrenti nel contesto della formazione dello stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Citato dal ricorrente tra le norme richiamate, ma non è oggetto di autonoma decisione.
artt. 113, 115, 125, 163, 164, 345, 414, 416 c.p.c.
Citati dal ricorrente per sostenere vizi processuali e la determinabilità del credito, ma la Corte ritiene infondate o non decisive le censure.
Richiamato dal ricorrente per la liquidazione equitativa del danno, ma non supera il difetto di determinazione della domanda di insinuazione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza esito favorevole al ricorrente.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale non è vincolato alla sola formula adottata dal giudice delegato e può rilevare d'ufficio l'inammissibilità originaria della domanda di insinuazione, poiché l'oggetto sostanziale del giudizio riguarda l'intero rapporto da cui nasce il credito.
- L'opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ma si atteggia a novum judicium a cognizione piena, con conseguente possibilità per il giudice di esaminare tutte le ragioni ed eccezioni rilevanti e di valorizzare anche eccezioni nuove della procedura.
- L'art. 93 l.fall. impone una quantificazione del credito da insinuare al passivo sufficientemente determinata; il requisito non è soddisfatto da indicazioni generiche, né dal mero deposito di documenti o conteggi se la domanda resta incerta nel petitum.
- La determinabilità del credito deve emergere in modo chiaro dall'istanza di insinuazione; non basta invocare genericamente una liquidazione equitativa del danno o rinviare a documentazione allegata quando la richiesta complessiva resti indeterminata.
- Il rigore formale nella domanda di insinuazione al passivo risponde all'esigenza di assicurare il contraddittorio incrociato tra creditori, il controllo delle posizioni concorrenti e la corretta delimitazione del thema decidendum e del possibile vizio di ultrapetizione.
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