Cassazione Penale, Sentenza n. 35483/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di revoca della confisca di somme depositate sul conto cointestato al coniuge Gaetano Mautone (condannato per reati di corruzione). Denunciava: 1) illegittimità della cosiddetta confisca totalitaria senza prova che l'intera somma appartenesse al condannato; 2) errata qualificazione e riferibilità del denaro al condannato (sostenendo che, essendo bene fungibile, occorreva provare il nesso causale rispetto al reato e non era ammissibile pregiudicare il terzo estraneo); 3) mancanza di adeguata motivazione e prova sull'effettivo ammontare del profitto illecito e travisamento degli elementi probatori esaminati dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 42415/2021) secondo cui il denaro, per la sua natura fungibile, può essere oggetto di confisca diretta senza necessità di identificare materialmente le specifiche somme derivanti dal reato; non è quindi determinante la mera prova dell'origine lecita di singoli versamenti. La Corte territoriale aveva inoltre motivatamente accertato, dall'esame dei movimenti bancari, che sul conto erano confluite somme riferibili anche al condannato e che questi aveva disponibilità sui fondi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 81, comma 2; 319; 319-bis cod. pen.
artt. 81, 319, 319-bis c.p.
Norme sui delitti di corruzione che hanno determinato la condanna di Mautone, ossia la fonte del 'profitto del reato' oggetto di confisca
art. 322-bis e art. 321 cod. pen.
art. 322-bis c.p.; art. 321 c.p.
Disposizioni sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; richiamate come fondamento del sequestro e della successiva confisca sull'ammontare presente sul conto
Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021
Sez. U., n. 42415/27.05.2021
Principio consolidato secondo cui il denaro, per la sua natura fungibile, può essere confiscato in via diretta senza necessità di individuare materialmente le specifiche somme provenienti dal reato; l'origine lecita di singoli versamenti non impedisce la confisca se nel patrimonio è presente un accrescimento da profitto illecito
Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Sez. U., n. 31617/26.06.2015
Giurisprudenza pregressa delle Sezioni Unite che ha contribuito a costruire la nozione di 'riferibilità' del denaro all'indagato e il regime della confisca su beni fungibili
Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019 (Piacenti)
Sez. 6, n. 24432/18.04.2019
Affermata la possibilità di estendere il sequestro preventivo all'intera giacenza di conto cointestato e il principio che il terzo può successivamente dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme
Norma in materia di confisca, richiamata in giurisprudenza relativa all'applicazione della misura su conti e beni
Disposizione sul sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, utilizzata per giustificare il blocco delle somme sul conto cointestato
Previsione che impone procura speciale al difensore del terzo interessato per proporre richieste di restituzione in sede esecutiva; qui rilevata per ammettere la legittimità del ricorso
Norme civilistiche sulla solidarietà e comunione che, secondo la Corte, non impediscono l'estensione del sequestro preventivo sull'intera giacenza di conto cointestato; i rapporti interni possono essere accertati in seguito
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro può essere disposta in via diretta senza la necessità di tracciare fisicamente le specifiche banconote: il denaro è fungibile e la 'riferibilità' al reo si presume quando risulti un accrescimento patrimoniale riconducibile al reato
- Su conti cointestati il sequestro preventivo e la confisca possono estendersi all'intera giacenza; il terzo interessato può ottenere la restituzione solo dimostrando in modo specifico ed adeguatamente provato l'esclusiva titolarità o l'estraneità delle somme
- L'analisi dei movimenti bancari costituisce strumento probatorio rilevante per accertare la presenza di somme riconducibili all'indagato; la valutazione è rimessa al giudice dell'esecuzione e può giustificare la confisca
- L'origine lecita di singoli versamenti non è, di per sé, ostativa alla confisca diretta delle somme quando nel patrimonio dell'imputato sia confluito profitto illecito che ha determinato un accrescimento
- Le doglianze generiche o non specificamente contestate (ad es. sul 'quantum' del profitto illecito senza elementi puntuali) sono soggette a inammissibilità per genericità; le contestazioni devono essere articolate e provate
- Per agire in sede di esecuzione il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale; l'assenza di tale procura può inficiare la legittimazione ad impugnare
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