Cassazione Civile, Ordinanza n. 27778/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in appello un riconoscimento solo parziale del beneficio contributivo per esposizione all'amianto: la Corte territoriale, pur escludendo la prescrizione eccepita dall'INPS, aveva applicato il regime meno favorevole introdotto dal d.l. n. 269/2003, ritenendo accertata l'esposizione qualificata all'amianto fino al 31.12.2003 e quindi spettante la maggiorazione contributiva dell'1,25 anziché quella originaria dell'1,50. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 3, comma 132, L. n. 350/2003, 47 d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003 e 13, comma 8, L. n. 257/1992, sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato le eccezioni al mutamento di regime che mantengono applicabile il beneficio originario; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbe stata considerata la domanda amministrativa presentata all'INAIL entro il 2.10.2003, elemento che, secondo il ricorso, rientra tra le eccezioni previste dalla L. n. 350/2003; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese di primo grado; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese del grado di appello, ritenuta non sorretta da adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il diniego del beneficio originario fosse fondato sulla mancata considerazione dell'inoltro all'INAIL della domanda amministrativa entro il 2.10.2003, circostanza che rileva quale condizione legittimante la perdurante efficacia della disciplina più favorevole dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
costituisce la disciplina originaria del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, la cui perdurante applicabilità può essere mantenuta in presenza delle condizioni previste dalle successive norme di salvaguardia.
art. 47 d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
introduce un regime meno favorevole di maggiorazione contributiva, applicabile ratione temporis salvo le eccezioni previste dalla normativa successiva.
art. 3, comma 132, L. n. 350/2003
prevede eccezioni al mutamento di regime, tra cui la rilevanza della domanda amministrativa presentata entro il 2.10.2003, idonee a conservare l'efficacia del beneficio originario.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un capo della decisione di primo grado.
richiamati in relazione alla regolazione e compensazione delle spese di lite, contestata dal ricorrente.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso con proposta del relatore comunicata alle parti.
Massime di principio
- In materia di beneficio contributivo per esposizione all'amianto, l'applicazione del regime più sfavorevole introdotto dal d.l. n. 269/2003 deve essere esclusa quando ricorrano le condizioni di salvaguardia previste dalla L. n. 350/2003, tra cui la presentazione della domanda amministrativa entro il termine indicato dalla norma.
- Quando la decisione di merito omette di considerare un fatto decisivo idoneo a integrare una delle eccezioni normative al mutamento di disciplina, la sentenza è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio per nuovo esame.
- Le censure sulle spese di lite restano assorbite se la cassazione interviene per l'accoglimento dei motivi che investono il cuore della decisione sul diritto sostanziale.
- Ai fini del giudizio di legittimità, la verifica della corretta applicazione delle norme di salvaguardia richiede di confrontare la disciplina originaria con quella successiva e con le eccezioni temporali o procedurali espressamente previste dal legislatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27717/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27718/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27719/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27720/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27721/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27723/2022 del 22/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →