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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09900/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto contrattuale business per la fornitura di servizi di telefonia fissa e ADSL presso un esercizio commerciale. Il cliente aveva convenuto la società di telecomunicazioni chiedendo di accertarne la responsabilità per l'inadempimento del contratto, con conseguente risarcimento del danno, deducendo disservizi e interruzioni del servizio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'onere probatorio della società resistente e avrebbe male valutato le prove documentali, incluse le schermate informatiche prodotte dalla società; 2) violazione delle norme sulla conclusione e forma del contratto e delle regole sui contratti a distanza, assumendo che la Corte territoriale avesse ignorato la disciplina di settore e la volontà negoziale delle parti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella delibera AGCOM/Lazio/D/192/2015 che avrebbe riconosciuto un indennizzo per l'indebita interruzione dei servizi voce e ADSL in un periodo determinato; 4) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c., per asserita errata valutazione delle schermate informatiche e della c.d. DAC. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguardava elementi istruttori e non un fatto storico decisivo non esaminato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la censura è stata giudicata inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito e delle prove

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto, ma una critica al merito

  • art. 1321 c.c.

    richiamato insieme agli articoli seguenti sulla formazione e struttura del contratto; la censura è stata ritenuta una richiesta di nuova valutazione della volontà negoziale

  • artt. 50 ss. Codice del consumo

    invocati dal ricorrente in materia di contratti a distanza, ma ritenuti non idonei a superare il giudizio di inammissibilità della censura

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state ricondotte a critiche di fatto e quindi dichiarate inammissibili

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia violato una specifica regola legale di valutazione; non è invece deducibile il mero malgoverno del prudente apprezzamento

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione al danno, ma senza incidere sull'esito, poiché la doglianza mirava a contestare la valutazione delle prove

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere usata per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma solo per denunciare un effettivo errore sul riparto dell'onere probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non comprende l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di mere argomentazioni difensive.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi la violazione di una regola legale di valutazione della prova o l'attribuzione a una prova di valore diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Le contestazioni sulla conclusione, interpretazione ed efficacia del contratto sono insindacabili in cassazione se mirano soltanto a proporre una diversa lettura degli stessi elementi fattuali già valutati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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