Cassazione Civile, Ordinanza n. 09900/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto contrattuale business per la fornitura di servizi di telefonia fissa e ADSL presso un esercizio commerciale. Il cliente aveva convenuto la società di telecomunicazioni chiedendo di accertarne la responsabilità per l'inadempimento del contratto, con conseguente risarcimento del danno, deducendo disservizi e interruzioni del servizio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'onere probatorio della società resistente e avrebbe male valutato le prove documentali, incluse le schermate informatiche prodotte dalla società; 2) violazione delle norme sulla conclusione e forma del contratto e delle regole sui contratti a distanza, assumendo che la Corte territoriale avesse ignorato la disciplina di settore e la volontà negoziale delle parti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella delibera AGCOM/Lazio/D/192/2015 che avrebbe riconosciuto un indennizzo per l'indebita interruzione dei servizi voce e ADSL in un periodo determinato; 4) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c., per asserita errata valutazione delle schermate informatiche e della c.d. DAC. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguardava elementi istruttori e non un fatto storico decisivo non esaminato.
Norme richiamate
richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la censura è stata giudicata inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito e delle prove
richiamato in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto, ma una critica al merito
richiamato insieme agli articoli seguenti sulla formazione e struttura del contratto; la censura è stata ritenuta una richiesta di nuova valutazione della volontà negoziale
artt. 50 ss. Codice del consumo
invocati dal ricorrente in materia di contratti a distanza, ma ritenuti non idonei a superare il giudizio di inammissibilità della censura
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state ricondotte a critiche di fatto e quindi dichiarate inammissibili
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia violato una specifica regola legale di valutazione; non è invece deducibile il mero malgoverno del prudente apprezzamento
richiamato nel quarto motivo in relazione al danno, ma senza incidere sull'esito, poiché la doglianza mirava a contestare la valutazione delle prove
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere usata per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma solo per denunciare un effettivo errore sul riparto dell'onere probatorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non comprende l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di mere argomentazioni difensive.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi la violazione di una regola legale di valutazione della prova o l'attribuzione a una prova di valore diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Le contestazioni sulla conclusione, interpretazione ed efficacia del contratto sono insindacabili in cassazione se mirano soltanto a proporre una diversa lettura degli stessi elementi fattuali già valutati dal giudice di merito.
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