Cassazione Civile, Ordinanza n. 09812/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’escussione, da parte della banca, di due polizze costituite in pegno a garanzia di debiti del fallito e dalla successiva imputazione del ricavato a un conto corrente del debitore. Il tribunale aveva ritenuto revocabile, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., l’imputazione al saldo passivo del conto della somma ricavata dall’escussione. In appello la banca ha sostenuto che il pagamento si era verificato nel momento della monetizzazione del pegno, avvenuta fuori dal semestre sospetto. Il fallimento, con ricorso per cassazione, ha dedotto: 1) violazione dell’art. 67, comma 2, l.fall. e degli artt. 2797, 1362 e 1193 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la monetizzazione del pegno non estingue da sola il debito e che il pagamento rilevante si sarebbe verificato solo quando il ricavato fu compensato/imputato a una specifica obbligazione, quindi nel semestre sospetto; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle ulteriori domande revocatorie che il fallimento diceva di avere proposto in via alternativa e riproposto in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto corretto il principio applicato dalla corte d’appello: nella prelazione pignoratizia il pagamento si realizza con la soddisfazione del creditore sul bene dato in pegno, cioè con la monetizzazione/escussione del pegno, e non con la successiva imputazione del ricavato a uno o altro debito del fallito. L’eventuale imputazione successiva è attività posteriore alla ricezione del pagamento e non sposta in avanti il momento del pagamento ai fini dell’art. 67 l.fall. Quanto al secondo motivo, la Corte ha reputato inammissibile la censura perché le domande non accolte e rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico e inequivoco ex art. 346 c.p.c.; nel caso concreto, il fallimento si sarebbe limitato a una generica riproposizione, insufficiente a evitare la presunzione di rinuncia. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il pagamento ottenuto dal creditore mediante escussione del pegno rileva come atto satisfattivo ai fini della revocatoria; il termine sospetto va computato con riferimento alla monetizzazione del pegno, non alla successiva imputazione contabile del ricavato.
La disciplina del pegno conferma che la vendita del bene costituito in garanzia serve a soddisfare direttamente il creditore, senza che occorra una successiva compensazione per far sorgere il pagamento.
La possibilità di assegnare la cosa data in pegno "in pagamento" è richiamata per affermare che la soddisfazione sul pegno integra pagamento del debito garantito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione del contratto di pegno; la Corte non lo valorizza autonomamente, ma ribadisce che la qualificazione dell’operazione va fatta in base alla funzione satisfattiva dell’escussione del pegno.
La Corte esclude che la norma sull’imputazione del pagamento possa spostare il momento del pagamento: l’imputazione è operazione distinta e successiva rispetto all’adempimento già realizzatosi con l’escussione del pegno.
La censura per omessa pronuncia è respinta perché le domande assorbite devono essere specificamente riproposte in appello; un richiamo generico non basta a imporre al giudice di decidere sul merito.
Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite devono essere riproposte in modo specifico e inequivoco nel giudizio di appello, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Usato come parametro di deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella prelazione pignoratizia il pagamento al creditore si realizza quando il bene dato in pegno viene escusso e il creditore si soddisfa sul ricavato; la successiva imputazione contabile della somma a uno specifico debito è un fatto successivo e non determina il momento del pagamento.
- Ai fini della revocatoria fallimentare, il periodo sospetto va calcolato con riferimento al momento in cui il creditore ha effettivamente conseguito la soddisfazione dal pegno, non al momento in cui ha successivamente imputato il ricavato.
- L’imputazione del pagamento, regolata dall’art. 1193 c.c., presuppone un pagamento già avvenuto e non può essere usata per negare o posticipare l’estinzione del debito derivante dalla soddisfazione sul pegno.
- Nel giudizio di appello, le domande o eccezioni rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in modo specifico e inequivoco ex art. 346 c.p.c.; un mero richiamo generico alle conclusioni precedenti non è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere accolta quando la parte non abbia ritualmente e specificamente riproposto in appello le domande assorbite.
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