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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09820/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Due professioniste, titolari di crediti per compensi professionali risalenti al 2007-2008 e già consacrati in decreti ingiuntivi non opposti, hanno agito in revocatoria ordinaria contro il loro debitore e contro i terzi acquirenti di due immobili, sostenendo che tra il 2011 e il 2012 il debitore si fosse spogliato di quasi tutto il proprio patrimonio immobiliare mediante due distinti atti di trasferimento, rendendo più incerto il soddisfacimento dei loro crediti e agendo con consapevolezza del pregiudizio anche i terzi acquirenti. Uno degli acquirenti, che era anche professionista del debitore, ha resistito deducendo che il trasferimento immobiliare era avvenuto a fronte di mutui e di un atto di riconoscimento di debito, e che dunque si trattava di adempimento di un debito scaduto o comunque di operazione non revocabile; ha inoltre sostenuto che le creditrici avrebbero potuto intervenire nell'esecuzione immobiliare relativa al bene. Il Tribunale ha accolto la revocatoria ritenendo integrati anteriorità del credito, eventus damni e scientia fraudis, e ha qualificato il trasferimento come datio in solutum, non coperta dall'esenzione dell'art. 2901, comma 3, c.c. La Corte d'appello ha confermato la decisione, salvo che per un profilo di manleva. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: omessa pronuncia e violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. per la qualificazione dell'atto come non esente dalla revocatoria; violazione dell'art. 2901 c.c. per l'accertamento dell'eventus damni; violazione dell'art. 2697 c.c. per il riparto dell'onere della prova sul patrimonio residuo; introduzione di un nuovo argomento sulla valutazione cumulativa del pregiudizio derivante dai due atti; violazione dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto sufficiente la sola modifica peggiorativa della situazione patrimoniale del debitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la datio in solutum, essendo modalità anomala e discrezionale di estinzione dell'obbligazione, non è equiparabile al mero adempimento di un debito scaduto e quindi non rientra nell'esenzione dell'art. 2901, comma 3, c.c. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere un riesame del merito sulla sussistenza dell'eventus damni e delle prove, oppure perché nuovi e privi dei requisiti di contenuto-forma del ricorso; ha inoltre ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria, non occorre un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente che l'atto renda più incerta o meno fruttuosa l'esecuzione coattiva, e che la prova dell'esistenza di un patrimonio residuo incombe al debitore. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'esenzione dalla revocatoria riguarda il solo adempimento di un debito scaduto in senso tecnico; non vi rientra la datio in solutum o altra modalità anomala e discrezionale di estinzione dell'obbligazione.

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorrente ha dedotto omessa pronuncia su un capo di impugnazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati formulati come violazioni di legge, ma in più punti miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto, quindi sono stati dichiarati inammissibili.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità del primo motivo alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 2697 c.c.

    la censura sul riparto dell'onere probatorio è stata respinta; viene ribadito che la prova dell'esistenza di un patrimonio residuo incombe al debitore.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La datio in solutum non è equiparabile al mero adempimento di un debito scaduto ai fini dell'esenzione dalla revocatoria ordinaria: si tratta di una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, frutto di una scelta negoziale discrezionale, e quindi revocabile se sussistono gli altri presupposti dell'azione.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario provare un pregiudizio attuale, concreto ed effettivo: è sufficiente che l'atto di disposizione renda più incerta, difficoltosa o meno fruttuosa l'esecuzione coattiva del credito.
  • La prova dell'esistenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare i creditori può gravare sul debitore che invochi l'assenza di eventus damni o la non lesività dell'atto dispositvo.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze probatorie; i motivi che sollecitano una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
  • È inammissibile il motivo che introduca in cassazione una questione nuova o non adeguatamente collegata alle premesse del giudizio di merito e ai contenuti dell'impugnazione precedente.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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