Cassazione Civile, Ordinanza n. 09813/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo prezzo di lavori di verniciatura di profilati commissionati nel 2016. Il Giudice di pace, investito dell’opposizione, ha dichiarato la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale, senza revocare il decreto ingiuntivo e senza liquidare le spese; successivamente ha rigettato l’istanza di integrazione della decisione. La società opponente ha quindi proposto appello limitatamente alla mancata revoca del decreto e alla mancata statuizione sulle spese. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, ha deciso sulle spese di primo grado e ha esaminato il merito della domanda monitoria, accogliendola in parte e condannando l’opponente al pagamento di una somma e di due terzi delle spese di appello. In cassazione la società opponente ha dedotto nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112, 342, 354 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il Tribunale, a fronte di un appello che riguardava solo l’omessa liquidazione delle spese e la revoca del decreto, non avrebbe potuto pronunciarsi sul merito; in particolare, il richiamo al principio sull’esame del merito dopo la declinatoria di competenza sarebbe stato inconferente e il giudice d’appello avrebbe dovuto limitarsi a decidere come giudice di primo grado oppure verificare un’espressa richiesta di decisione sul merito con contraddittorio sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., osservando che la sentenza impugnata rendeva chiaramente percepibile il percorso argomentativo seguito dal Tribunale. Ha inoltre confermato che, in presenza di declinatoria di competenza del Giudice di pace in causa eccedente i limiti della giurisdizione equitativa, il Tribunale investito dell’appello deve esaminare il merito della causa sia quando confermi l’incompetenza, sia quando la censura sia accolta, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice. La Corte ha poi ribadito che l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve valutare autonomamente la pretesa creditoria e le difese dell’opponente; non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice del merito decide sulla fondatezza della domanda monitoria anche senza una specifica domanda espressa di conferma del decreto, essendo sufficiente la resistenza all’opposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell’intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.
non è violato se il giudice decide nel merito della pretesa monitoria nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, anche in assenza di una formale domanda di conferma del decreto, quando vi sia resistenza all’opposizione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione.
norma richiamata nel motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura senza ravvisarne specifica violazione nel caso concreto.
richiamato per sostenere il necessario rinvio al primo giudice; la Corte ha escluso che ricorressero ipotesi di rimessione al primo giudice.
in caso di declinatoria di competenza da parte del Giudice di pace in causa eccedente i limiti della giurisdizione equitativa, il regolamento di competenza è precluso e il Tribunale, in appello, deve esaminare il merito.
la Corte richiama la disciplina delle ipotesi di rimessione al primo giudice, escluse nel caso deciso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di merito non si limita a controllare la regolarità formale del decreto, ma deve compiere una autonoma valutazione della fondatezza della pretesa creditoria e delle contestazioni dell’opponente.
- La domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio resta devoluta al giudice dell’opposizione anche se la parte ingiunta non formula una domanda espressa di conferma del decreto: è sufficiente la sua resistenza all’opposizione.
- La motivazione è solo apparente, e quindi causa di nullità, quando non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non basta che il ragionamento sia conciso o sintetico se il fondamento della decisione è comunque intellegibile.
- Quando il Giudice di pace declina la competenza in una causa che eccede i limiti della giurisdizione equitativa, il Tribunale investito dell’appello deve comunque esaminare il merito della controversia, salvo che ricorra una specifica ipotesi di rimessione al primo giudice.
- Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice decide sul merito della domanda monitoria nel contesto dell’opposizione, perché tale accertamento è intrinseco al giudizio di cognizione instaurato dall’opposizione stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09812/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_civile · 15 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09815/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_civile · 15 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09820/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_civile · 15 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09847/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_civile · 15 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09849/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_civile · 15 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09857/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →