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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34192/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere; tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancanza di gravità indiziaria per i capi 87, 89 e 90 (assenza di elementi che colleghino l'involucro allo stupefacente e al ricorrente; contenuto delle intercettazioni irrilevante; dichiarazioni di collaboratori prive di riscontri); 2) vizio di motivazione e imputazione generica per il capo 95 (detenzione arma) per mancata identificazione della tecnologia dell'arma; argomentazione che Azzarelli sarebbe stato vittima di una sparatoria dagli Smorta e che la perquisizione non aveva trovato l'arma; interpretazione dell'espressione "buttare in aria" come proposito economico, non di violenza; 3) violazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza delle esigenze cautelari poiché, a suo dire, vengono meno i gravi indizi per l'associazione e l'aggravante 416‑bis.1 e i fatti risalgono al 2021.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità possa limitarsi a verificare la congruità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito e non a riesaminare i fatti o a dare una diversa valutazione delle intercettazioni, salvo manifesta illogicità. Il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la sussistenza di gravi indizi per plurimi capi di imputazione (tra cui cessione di stupefacenti e detenzione di arma) basandosi su intercettazioni che indicavano involucri, tipi, quantità e prezzi, nonché su confidenze del ricorrente alla sorella sull'uso dell'arma. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valutato la pericolosità personale sulla base della gravità dei fatti, della loro persistenza fino al 2021-2022, dei numerosi precedenti (anche per associazione mafiosa e estorsione aggravata) e delle ripetute violazioni della sorveglianza speciale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sostanziale sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: è stata richiamata per le imputazioni relative al traffico di droga e per la valutazione della gravità indiziaria basata sulle intercettazioni che indicano modalità, quantità e prezzi.

  • codice penale, art. 416‑bis.1

    Aggravante per reati con finalità mafiose: il Tribunale ha escluso l'aggravante per alcune contestazioni ma la sua menzione ha inciso sulla valutazione complessiva delle condotte e dei legami con i capi dell'organizzazione.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Norma sulle esigenze cautelari: la corte ha ritenuto che, pur escluse alcune specifiche gravità indiziarie, sussistano esigenze cautelari in ragione della pericolosità personale e dei precedenti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione: utilizzata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1‑ter

    Richiamata per gli adempimenti della Cancelleria successivi alla decisione; prevista per le comunicazioni amministrative conseguenti alla sentenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso la motivazione sul punto della gravità indiziaria, verifica solo la congruità logica e giuridica delle ragioni del giudice di merito e non può rimettere in discussione la valutazione del merito dei fatti salvo manifesta illogicità.
  • Le intercettazioni e i dialoghi, se valutati come unitariamente indicativi (menzione di involucri, tipi, quantità, prezzi, confidenze) possono costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria anche in assenza di sequestro materiale dello stupefacente.
  • La generica censura che propone una diversa lettura delle conversazioni o dei fatti, senza contestare specificamente la razionalità della motivazione, è inammissibile in Cassazione.
  • La mancanza di identificazione tecnica dell'arma non esclude automaticamente la gravità indiziaria se vi sono ammissioni o intercettazioni che indicano il possesso e l'uso di un'arma.
  • Le esigenze cautelari possono essere confermate anche quando alcune contestazioni più gravi sono escluse, se la personalità del soggetto (precedenti, violazioni di misure di prevenzione) e la persistenza di condotte rilevanti danno contezza di pericolosità.

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