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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30664/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio in relazione a una modesta quantità di droga, suddivisa in 7 dosi e occultata fuori dalla propria abitazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul quantum dell'aumento di pena applicato per continuazione interna; con il secondo ha contestato l'affermazione di responsabilità, sostenendo che la limitata quantità di sostanza escludesse la finalità di spaccio; con il terzo ha censurato il diniego della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. La Corte osserva che il primo motivo non era stato dedotto in appello; quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene congrua la pena determinata dai giudici di merito, parametrata anche all'art. 133 c.p.; quanto ai motivi sulla responsabilità, valorizza la motivazione della sentenza impugnata sulla finalità di spaccio desunta dalle modalità di occultamento e dalla divisione in dosi pronte per la cessione. La sostituzione della pena detentiva breve è stata invece disposta con detenzione domiciliare sostitutiva, ritenuta più adeguata alle condizioni economiche dell'imputato e al percorso rieducativo rispetto alla pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non scrutinabile il primo motivo perché non dedotto nei motivi di appello e, comunque, infondato alla luce della motivazione sulla congruità della pena ex art. 133 c.p. Ha ritenuto anche i motivi residui manifestamente infondati, poiché la finalità di spaccio era stata logicamente desunta dalle modalità di occultamento della sostanza e dalla sua suddivisione in dosi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, contestata per finalità di spaccio.

  • art. 133 c.p.

    parametro richiamato per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che la sanzione conseguente all'inammissibilità può essere posta a carico del ricorrente quando non sia esclusa la sua colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili le censure che introducono per la prima volta questioni non devolute con l'appello, salvo specifiche eccezioni non emerse nel caso esaminato.
  • La congruità della pena determinata dal giudice di merito, se sorretta da motivazione logica e ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., non è censurabile in cassazione come mera rivalutazione del merito.
  • La finalità di cessione a terzi può essere desunta anche da elementi fattuali esterni alla mera quantità di sostanza, quali le modalità di occultamento e il frazionamento della droga in dosi pronte per la vendita.
  • Il diniego o l'adozione di una sanzione sostitutiva costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato in relazione alle condizioni personali ed economiche dell'imputato e alla funzione rieducativa della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia totalmente estranea a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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