Cassazione Civile, Ordinanza n. 27611/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un terreno agricolo, il 12 luglio 2012 avevano agito davanti al Tribunale di Frosinone ai sensi dell’art. 1168 c.c., chiedendo la reintegrazione nel possesso di un pozzo situato sul fondo e la rimozione della pompa, dei fili elettrici e delle altre installazioni che assumevano abusivamente collocatevi. La fase sommaria qualificò la domanda come azione di manutenzione e la respinse perché proposta oltre un anno dall’inizio della turbativa; il reclamo fu rigettato. Nel giudizio di merito possessorio, instaurato anche nei confronti degli eredi della convenuta originaria, il Tribunale dichiarò inammissibile il ricorso per tardività. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1837/2025 depositata il 23 marzo 2025, rigettò l’appello principale e accolse l’appello incidentale della convenuta sulle spese. Ritenne che, in assenza di allegazione e prova di un atto autonomo di turbativa successivo, il termine annuale decorresse dal primo atto lesivo e che spettasse ai ricorrenti dimostrare la tempestività dell’azione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., i ricorrenti denunciarono l’omesso esame di fatti decisivi in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. Contestavano la valutazione della testimonianza di un teste e delle dichiarazioni dei convenuti, nonché l’omesso esame della relazione tecnica di parte, della deposizione di un altro teste, delle difformità documentali, della corrispondenza tra difensori e dell’assenza di riferimenti all’uso del pozzo in un precedente giudizio di rilascio. Sostenevano che tali elementi dimostrassero di avere scoperto l’apparato nel marzo 2012 e di avere quindi agito tempestivamente nel luglio successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo. Ha applicato la preclusione della doppia conforme: il ricorso non indicava né dimostrava che le ragioni fattuali poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado fossero diverse; anzi, denunciava la sostanziale adesione della sentenza d’appello a quella di primo grado. Ha inoltre rilevato che le censure dirette a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie non sono ammissibili in sede di legittimità. Il riferimento al filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è stato svolto nel quadro della definizione accelerata del ricorso, deciso in conformità alla proposta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, liquidate in euro 1.800 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, e al pagamento di ulteriori euro 1.500 in favore dei controricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi del comma 4. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.5) c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è soggetta, in presenza di doppia conforme sul fatto, alla preclusione prevista dall’art. 360, comma 4, c.p.c.; non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte la declaratoria di inammissibilità del mezzo di gravame è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.
La preclusione della doppia conforme opera quando le decisioni di merito, pur non necessariamente coincidenti in ogni argomento, si fondano sul medesimo percorso logico-argomentativo rispetto ai fatti principali.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
Lo scrutinio previsto dall’art. 360-bis, n. 1, va compiuto per ciascun motivo e al momento della decisione; la funzione di filtro consente di dichiarare inammissibile il ricorso senza esprimere compiutamente l’adesione all’orientamento di legittimità.
Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.5) c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.
La norma è richiamata dai ricorrenti in relazione alle contestazioni sulla valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte dichiara inammissibile la censura senza riconoscere un autonomo vizio derivante dalla sua violazione.
Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.5) c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.
La norma è invocata per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte esclude che tali doglianze possano ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
La Corte ha, inoltre, rilevato che l’onere di dimostrare la tempestività dell’azione incombeva sui ricorrenti, trattandosi di termine di decadenza.
Nel giudizio di merito possessorio, secondo la ricostruzione riportata e condivisa dalla Corte, spettava a chi agiva dimostrare la tempestività dell’azione soggetta a decadenza.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
Quando il ricorso definito nel procedimento accelerato è deciso in conformità alla proposta, la Corte applica la condanna prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., liquidando nel caso concreto euro 1.500 in favore della parte controricorrente.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
La Corte condanna inoltre il ricorrente al pagamento della somma prevista dall’art. 96, comma 4, c.p.c.; nel caso concreto la somma è stata liquidata in euro 1.500 a favore della Cassa delle Ammende.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, dopo che i ricorrenti avevano chiesto la decisione e in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
La disposizione individua il contributo unificato di riferimento, al cui importo è commisurato l’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della preclusione della doppia conforme, è sufficiente che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali; non è necessario che la motivazione d’appello riproduca integralmente quella di primo grado, né la preclusione è esclusa dall’aggiunta di argomenti di rafforzamento o precisazione.
- Quando denuncia in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo in presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorrente deve indicare le ragioni fattuali poste a fondamento di entrambe le decisioni di merito e dimostrare che sono diverse.
- La censura diretta a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile in sede di legittimità.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., se il giudizio è definito in conformità alla proposta dopo l’istanza di decisione della parte ricorrente, la Corte può applicare le conseguenze previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alla condanna alle spese.
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