Cassazione Civile, Ordinanza n. 25720/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’agente della riscossione aveva notificato alla contribuente un avviso di intimazione collegato a una cartella di pagamento non opposta e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La contribuente aveva contestato l’atto davanti al giudice tributario; in primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, mentre in appello la decisione era stata riformata con riconoscimento della legittimità dell’intimazione anche per interessi e sanzioni. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: con il terzo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge, sostenendo che non fosse stata provata la regolarità della notifica della cartella presupposta; con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che, per crediti derivanti da cartella non opposta, interessi e sanzioni si prescrivano in cinque anni e non in dieci; con il secondo ha lamentato la violazione della disciplina speciale delle sanzioni amministrative, per non avere la CTR applicato la prescrizione quinquennale alle sanzioni relative a violazioni del codice della strada.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il terzo motivo, perché cumulava censure eterogenee e introduceva questioni di nullità della notifica della cartella presupposta non emergenti dalla sentenza impugnata e non adeguatamente autosufficienti. Ha invece ritenuto manifestamente fondati il primo e il secondo motivo: ha affermato che, quando la cartella di pagamento non sia fondata su una sentenza passata in giudicato, la prescrizione delle somme relative a sanzioni è quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 e quella degli interessi è anch’essa quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. La CTR aveva erroneamente applicato un unico termine decennale a obbligazioni principali e accessorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
invocato come parametro per censurare, rispettivamente, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva l’inammissibilità del motivo cumulativo e non autosufficiente.
art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte non ne esamina il merito perché la censura è inammissibile.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
per le sanzioni amministrative tributarie il termine di prescrizione è quinquennale, ove la cartella non sia fondata su sentenza passata in giudicato.
richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude l’applicazione del termine decennale alle sanzioni e agli interessi nel caso esaminato.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
gli interessi si prescrivono in cinque anni.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non risulta essere la base decisiva della ratio esplicita della decisione.
richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto al giudizio di merito; se si deduce una questione non esaminata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegarne la previa deduzione e indicare specificamente l’atto processuale in cui ciò è avvenuto, pena l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo indiscriminato vizi eterogenei di violazione di legge e di motivazione senza una chiara e distinta formulazione delle censure.
- Quando la cartella di pagamento non sia fondata su una sentenza passata in giudicato, le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni e gli interessi si prescrivono anch’essi in cinque anni; non è applicabile, per tali poste accessorie, il termine decennale.
- L’atto di intimazione fondato su una cartella non giudizialmente cristallizzata deve essere valutato distinguendo la prescrizione del credito principale da quella delle poste accessorie, non essendo corretto l’automatico assorbimento di interessi e sanzioni nel medesimo termine decennale del tributo o del credito principale.
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