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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01501/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'azione di ripetizione proposta dall'INPS per indebito previdenziale relativo a somme erogate a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria a un lavoratore poi deceduto. Secondo quanto accertato dalla corte territoriale, il percettore aveva per circa dieci anni omesso di comunicare all'INPS di avere reperito un'attività lavorativa in Svizzera durante il periodo di fruizione della CIGS. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale comportamento avesse reso estremamente դժվարoso per l'INPS accertare l'indebita percezione e, quindi, aveva applicato la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2941, n. 8 c.c., sostenendo che non vi fosse impossibilità giuridica per l'INPS di accertare il rapporto di lavoro estero e che la sola omessa comunicazione non integrasse occultamento doloso del debito; 2) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per asserita mancata esecuzione, da parte del giudice del rinvio, dell'accertamento sul dolo richiesto dalla precedente cassazione; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione sulla sussistenza del comportamento doloso ai fini della sospensione della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha confermato che, in caso di ripetizione di somme corrisposte dall'INPS a titolo di CIGS, il termine di prescrizione decorre dal pagamento della prestazione, ma può operare la sospensione di cui all'art. 2941, n. 8 c.c. quando il debitore, con comportamento doloso, renda non agevole l'accertamento del credito oltre i normali controlli. Nel caso concreto, la mancata comunicazione protratta per circa dieci anni del lavoro svolto in Svizzera, la percezione continuata della CIGS e l'assenza di circolazione informativa tra Italia e Svizzera sono stati ritenuti elementi idonei a integrare il doloso occultamento. La Corte ha inoltre ritenuto che il dolo potesse essere accertato per presunzioni e che la motivazione della Corte d'appello fosse presente e sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2941, n. 8 c.c.

    La sospensione della prescrizione opera quando il debitore dolosamente occulti l'esistenza del debito o ne renda estremamente difficile l'accertamento; non è richiesta un'impossibilità assoluta, ma un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale vincolo fosse stato rispettato attraverso un accertamento di fatto sul dolo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se dà conto delle ragioni dell'accertamento del dolo e dell'operatività della sospensione della prescrizione; non sussiste nullità se la motivazione è presente ed esaustiva.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito previdenziale, la prescrizione decorre dal pagamento della prestazione indebitamente erogata, salvo che ricorra una causa di sospensione prevista dall'art. 2941 c.c.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede un comportamento del debitore che renda l'accertamento del credito non agevolmente conseguibile con gli ordinari controlli; non occorre un'impossibilità assoluta in senso tecnico.
  • Il dolo può essere desunto anche per presunzioni semplici, valorizzando la durata, la protrazione e le modalità della condotta omissiva o elusiva.
  • La mera omessa comunicazione di un fatto rilevante, se protratta nel tempo e inserita in un contesto tale da impedire ordinari riscontri all'ente creditore, può integrare il doloso occultamento rilevante ai fini dell'art. 2941, n. 8 c.c.
  • Nel giudizio di rinvio, la censura di violazione del principio di diritto non è fondata quando il giudice abbia effettivamente compiuto l'accertamento di fatto richiesto e abbia motivato in modo sufficiente sulle circostanze decisive.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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