Cassazione Civile, Ordinanza n. 01505/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di un pilota a mantenere il trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito in un periodo compreso tra il 22.4.2013 e il 30.9.2014, nonostante l'INPS avesse disposto la decadenza ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988, convertito con modificazioni nella l. n. 160/1988, per mancata preventiva comunicazione dello svolgimento di una nuova attività lavorativa presso altra compagnia aerea. La Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva la comunicazione perché effettuata al momento dell'assunzione presso il nuovo vettore (1.10.2014) e aveva considerato il precedente periodo di addestramento teorico-pratico come periodo neutro, finalizzato a conservare il brevetto di volo. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988, in relazione agli artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 247/2004, nonché dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la comunicazione non era preventiva perché intervenuta dopo l'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato; inoltre ha contestato che l'esonero dall'obbligo di preventiva comunicazione possa operare quando l'addestramento sia inserito nell'oggetto di un contratto di lavoro e non sia svolto esclusivamente per mantenere il brevetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per i piloti di volo, l'obbligo di preventiva comunicazione della nuova attività lavorativa ai fini dell'art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, come precisato dalle circolari INPS nn. 73/2008 e 94/2011, non sussiste solo nel c.d. periodo neutro, cioè quando l'attività presso il nuovo vettore è finalizzata in via esclusiva al mantenimento delle pregresse licenze di volo. L'accertamento della esclusiva finalizzazione dell'attività al mantenimento del brevetto non è stato qualificato come mero accertamento di fatto, ma come elemento che integra la fattispecie normativa. La Corte ha quindi ritenuto che il giudice di merito debba verificare, in modo completo e corretto, se l'attività svolta sia effettivamente e soltanto funzionale al mantenimento delle licenze, tenendo conto anche del contenuto del contratto con il nuovo vettore. La decisione impugnata è stata censurata per falsa applicazione di legge, poiché aveva escluso la decadenza senza compiere tale corretto scrutinio. Dal testo disponibile emerge inoltre che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente è stata rigettata. Il provvedimento si conclude quindi con l'accoglimento del ricorso dell'INPS; l'esito finale complessivo della cassazione non è però integralmente visibile nel testo fornito, ma la ratio decisoria è chiaramente favorevole al ricorrente sulla questione di diritto esaminata.
Norme richiamate
art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988
"Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività."
La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva; l'obbligo ricorre anche se la nuova occupazione è temporanea o saltuaria, salvo il caso dei piloti di volo in cui l'attività sia finalizzata esclusivamente al mantenimento delle licenze di volo nel periodo neutro.
artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 247/2004 conv. in l. n. 291/2004
Richiamati dall'INPS nel motivo di ricorso come norme di coordinamento della disciplina, ma senza una specifica autonoma elaborazione nel testo fornito.
Richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso in relazione alla ripetizione dell'indebito per le somme corrisposte in assenza del diritto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La falsa applicazione di legge sussiste quando il giudice di merito sussume erroneamente il caso concreto nella fattispecie normativa che integra il requisito della preventiva comunicazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento sulla esclusiva finalizzazione dell'attività al mantenimento del brevetto non è trattato come mero vizio motivazionale, perché concorre a definire la fattispecie normativa.
Massime di principio
- Nel regime di decadenza dal trattamento di integrazione salariale per svolgimento di nuova attività lavorativa, la comunicazione all'INPS deve essere preventiva rispetto all'inizio dell'attività, non essendo sufficiente una comunicazione contestuale o successiva.
- Per i piloti di volo, l'esenzione dall'obbligo di preventiva comunicazione opera solo quando l'attività presso il nuovo vettore sia finalizzata in via esclusiva al mantenimento delle precedenti licenze di volo, configurando un periodo neutro.
- L'accertamento sulla natura esclusivamente abilitativa dell'attività svolta dal pilota non è un mero fatto secondario, ma integra gli elementi della fattispecie normativa da applicare alla decadenza.
- Nel valutare la sussistenza del periodo neutro, il giudice deve considerare l'intero regolamento negoziale del rapporto con il nuovo vettore, al fine di stabilire se la prestazione sia davvero limitata al mantenimento del brevetto o sia più ampia.
- La falsa applicazione di legge ricorre quando il giudice di merito omette di verificare o verifica in modo incompleto i requisiti fattuali che la norma, coordinata con gli atti interpretativi richiamati, richiede per escludere la decadenza.
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