Cassazione Civile, Ordinanza n. 01504/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore di un'azienda editoriale/stampatrice cessata dall'attività ad accedere al pensionamento anticipato previsto per la categoria. La corte d'appello aveva riconosciuto il requisito contributivo necessario sommando i contributi effettivamente versati durante la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e i contributi figurativi accreditati per il successivo periodo di mobilità dopo la cessazione del rapporto per scadenza della CIGS. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 154, L. n. 205/2017, sostenendo che la norma speciale consente di valorizzare solo i contributi maturati entro il periodo di godimento della CIGS, non anche quelli figurativi relativi alla mobilità successiva. Il controricorrente ha resistito, richiamando anche precedenti di legittimità ritenuti non pertinenti dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, per i dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, L. n. 205/2017, sono utili soltanto i contributi versati nel periodo di CIGS e non anche i contributi figurativi accreditati per la successiva mobilità. La norma introduce una disciplina speciale, di stretta interpretazione, che presuppone il raggiungimento del requisito contributivo entro il periodo di CIGS. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
art. 1, comma 154, L. n. 205/2017
ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa
consente il pensionamento anticipato ai dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall'attività solo se il requisito contributivo è stato maturato entro il periodo di cassa integrazione; non permette di sommare i contributi figurativi della mobilità successiva.
d.P.R. n. 157/2013
costituisce disciplina di riferimento rispetto alla quale l'art. 1, comma 154, L. n. 205/2017 introduce una disciplina speciale.
art. 37, comma 1, L. n. 416/1981
richiamato quale normativa di settore precedente che la disciplina speciale del 2017 consente di applicare nei limiti del requisito contributivo maturato durante la CIGS.
Massime di principio
- Nei regimi pensionistici speciali di favore, la norma derogatoria va interpretata in modo strettamente letterale, senza estendere il beneficio a periodi contributivi non espressamente contemplati.
- Quando la legge collega l'accesso a un trattamento anticipato al raggiungimento di un requisito contributivo entro un determinato arco temporale, non è consentito computare contributi figurativi maturati in un periodo successivo se la disposizione fissa un limite temporale definitivo.
- In presenza di una disciplina speciale che richiama regole di settore precedenti, il beneficio resta circoscritto ai presupposti esattamente indicati dal legislatore, senza interpretazioni estensive in malam partem per l'ente previdenziale o in bonam partem per l'assicurato oltre il testo normativo.
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