Cassazione Civile, Ordinanza n. 01502/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme corrisposte a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria a un pilota, sul presupposto che questi avesse iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa presso un diverso vettore aereo dal 2.4.2012 senza darne preventiva comunicazione all'INPS, pur continuando a percepire l'integrazione salariale dall'11.4.2012 al 30.7.2012. La corte d'appello aveva però ritenuto che, nel periodo considerato, l'attività fosse stata svolta solo per mantenere il precedente brevetto di volo, in un contesto inizialmente collegato a un'offerta di impiego, poi sfociata in assunzione in prova e quindi in contratto a tempo indeterminato. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988, conv. in l. n. 160/1988, degli artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 249/2004, conv. in l. n. 291/2004, e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che l'obbligo di preventiva comunicazione sussisteva perché la nuova attività non era un mero addestramento neutro per il mantenimento del brevetto, ma si inseriva in un rapporto di lavoro nuovo; inoltre contestava l'ammissibilità del ricorso e la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione dell'attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, affermando che, per i piloti di volo, l'esclusione dell'obbligo di preventiva comunicazione opera solo quando l'attività presso il nuovo vettore sia esclusivamente finalizzata al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Ha chiarito che tale accertamento non è un mero apprezzamento di fatto, ma integra la fattispecie normativa, sicché la sua errata o incompleta verifica da parte del giudice di merito può integrare falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha altresì escluso l'inammissibilità del ricorso e la dedotta formazione di un giudicato interno. Il testo trasmesso si interrompe prima della parte finale del dispositivo, ma dal tenore della motivazione emerge che il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e verosimilmente rinvio al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988
"Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività."
La comunicazione alla sede INPS della nuova attività lavorativa deve essere preventiva; l'obbligo vale anche se la nuova occupazione è temporanea o saltuaria. Per i piloti, l'esonero opera solo nel caso di attività svolta esclusivamente per il mantenimento delle licenze di volo.
artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 249/2004 conv. in l. n. 291/2004
Richiamati dal ricorrente in coordinamento con la disciplina speciale dei piloti e con le circolari INPS sul periodo neutro.
art. 2033 c.c.
Richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito per il recupero delle somme corrisposte a titolo di CIGS.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La falsa applicazione di legge ricorre quando il giudice di merito sussume erroneamente il caso concreto nella fattispecie normativa risultante dal coordinamento tra legge primaria e circolari interpretative.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'accertamento circa la finalizzazione esclusiva dell'attività al mantenimento del brevetto non è denunciato come vizio motivazionale, ma come errore di sussunzione giuridica.
Massime di principio
- Nei casi di CIGS e di decadenza dal trattamento per svolgimento di nuova attività lavorativa, la comunicazione preventiva all'INPS è requisito necessario anche quando la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria.
- Per i piloti di volo, l'esonero dall'obbligo di preventiva comunicazione è configurabile solo se l'attività presso il nuovo vettore è esclusivamente finalizzata al mantenimento delle pregresse licenze o del brevetto di volo; se l'attività è inserita o inseribile in un rapporto di lavoro, l'esonero non opera.
- L'accertamento circa la natura esclusivamente 'neutra' dell'attività del pilota non è un mero fatto storico, ma concorre a integrare la fattispecie legale di decadenza e, se compiuto in modo errato o incompleto, dà luogo a falsa applicazione di legge.
- La contestazione della corretta sussunzione del fatto nella fattispecie legale è distinta dalla denuncia di vizio motivazionale: il ricorso per cassazione può essere ammissibile quando si deduce un errore di diritto e non una mera rivalutazione del merito.
- Ai fini della verifica dell'esclusività dell'addestramento al mantenimento del brevetto, il giudice deve considerare anche il contenuto del regolamento negoziale o del contratto con il nuovo vettore aereo, per stabilire se la prestazione abbia una portata più ampia del solo addestramento tecnico.
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