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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01500/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento con cui l'ente previdenziale contestava alla società due pretese contributive: da un lato l'assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta; dall'altro la fruizione indebita degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 l. n. 223/1991, ritenendo che vi fosse coincidenza sostanziale degli assetti proprietari tra le società coinvolte nei licenziamenti e nelle successive assunzioni e, inoltre, che non fosse stata provata l'iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità. La Corte d'appello aveva annullato solo in parte il verbale, escludendo la contribuzione sulle indennità di trasferta perché i dipendenti non erano trasfertisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986, ma confermando la pretesa relativa agli sgravi. La società ha proposto ricorso principale per un motivo, denunciando violazione dell'art. 8 l. n. 223/1991, nonché degli artt. 2359 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari. L'ente previdenziale ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 12 l. n. 153/1969, 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, pur esclusa la qualifica di trasfertisti, la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se, in concreto, le somme corrisposte a titolo di trasferta rientrassero nei limiti di esenzione previsti dal comma 5 e quindi fossero o meno imponibili ai fini contributivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società perché investiva solo una delle due rationes decidendi poste a base della decisione impugnata: la sentenza d'appello si fondava infatti sia sulla coincidenza degli assetti proprietari sia sulla mancata prova dell'iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità, e la censura non toccava questa seconda autonoma ragione, che quindi rendeva comunque stabile la decisione. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'ente previdenziale: la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito non aveva svolto alcun accertamento sull'entità delle indennità di trasferta, sulla loro collocazione entro o fuori dal territorio comunale e sull'eventuale superamento delle soglie di esenzione previste dall'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 223/1991

    la spettanza degli sgravi richiede il rispetto dei presupposti previsti dalla legge; la decisione impugnata era fondata anche sulla mancata prova dell'iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità e sulla coincidenza degli assetti proprietari.

  • art. 2359 c.c.

    richiamato per valutare la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra società.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova sia sugli sgravi sia sulla disciplina fiscale/contributiva delle trasferte.

  • art. 12 l. n. 153/1969

    norma richiamata dall'ente previdenziale in tema di imponibilità contributiva delle somme erogate al lavoratore.

  • art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno...

    le indennità di trasferta non sono sempre esenti da imponibilità; occorre verificare il tipo di trasferta, l'importo erogato e l'eventuale rimborso analitico, perché l'esenzione opera solo entro i limiti fissati dalla norma.

  • art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per escludere la qualifica di trasfertista, ma la Corte ha chiarito che l'assenza di tale qualifica non esaurisce il tema della imponibilità delle somme erogate.

  • art. 51, commi 2, 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986

    la disciplina delle somme percepite in dipendenza del rapporto di lavoro opera come eccezione alla regola di imponibilità, sicché il datore deve provare i presupposti dell'esenzione o della non imponibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti processuali relativi al contributo unificato in caso di esito dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'omessa impugnazione di una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza di merito rende inammissibile la censura diretta contro l'altra ratio, per difetto di interesse, poiché la motivazione non censurata è comunque idonea a sorreggere la decisione.
  • In materia di sgravi contributivi collegati ad assunzioni incentivate, la parte che li invoca deve fornire la prova dei relativi presupposti, compresa l'assenza di condizioni ostative previste dalla legge.
  • Le somme corrisposte al lavoratore a titolo di trasferta non sono automaticamente escluse dalla base imponibile: il giudice deve verificare in concreto tipo di trasferta, ambito territoriale, importo erogato e limiti normativi di esenzione.
  • Quando il giudice riconosce l'esenzione contributiva o fiscale per indennità di trasferta, deve compiere un accertamento specifico sui fatti rilevanti; in mancanza, la decisione viola la norma applicabile perché attribuisce all'esenzione un ambito più ampio di quello previsto dal legislatore.
  • In tema di imponibilità delle somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, l'ente previdenziale deve provare l'avvenuta erogazione delle somme; spetta invece al datore di lavoro dimostrare i fatti costitutivi dell'esclusione o dell'esenzione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSgravi contributiviContributi previdenzialiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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