Cassazione Civile, Ordinanza n. 01499/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
Un pensionato aveva chiesto giudizialmente il ricalcolo del trattamento pensionistico, sostenendo che l'ente previdenziale, nel determinare i contributi figurativi relativi a un periodo di cassa integrazione e mobilità, avesse omesso di considerare alcuni emolumenti percepiti con continuità in costanza di rapporto, indicati come premio di produzione mensile e premio aziendale annuo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo necessaria, come presupposto della domanda giudiziale, una previa specifica istanza amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di una maggiore contribuzione figurativa. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi, tra cui la violazione delle norme sulla contribuzione figurativa e, soprattutto, l'erroneità della decisione d'appello per avere ritenuto mancante una domanda amministrativa ulteriore rispetto a quella già proposta per la ricostituzione della pensione; è stata inoltre censurata la pretesa applicazione delle decadenze, l'ultrapetizione e l'omesso esame delle buste paga.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione per motivi contributivi, già presentata dall'interessato per contestare il mancato computo di emolumenti nella base di calcolo della contribuzione figurativa, era sufficiente a costituire il presupposto della pretesa giudiziale. Non era quindi necessaria una diversa e ulteriore domanda amministrativa diretta a ottenere preventivamente il riconoscimento di una maggiore contribuzione figurativa. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
consente la decisione in camera di consiglio con riserva del deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.
art. 360 n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei primi cinque motivi.
art. 360 n. 5 c.p.c.
è il parametro invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 112 c.p.c.
è richiamato nel quinto motivo come limite alla pronuncia oltre la domanda o oltre l'eccezione proposta.
art. 8 della legge n. 155/1981
è la norma richiamata per il criterio di calcolo del valore retributivo dei periodi riconosciuti figurativamente, ancorato alle retribuzioni effettivamente percepite in costanza di lavoro.
art. 12 della legge n. 153/1969
è richiamato come disciplina della nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi.
art. 47 del d.P.R. n. 639/1970
è richiamato nel quarto motivo in tema di decadenze, ma la Corte non vi fonda la decisione finale.
art. 252 disp. att. c.c.
è richiamato nel quarto motivo, senza essere decisivo nella ratio accolta.
artt. 24 e 111 Cost.
sono richiamati per giustificare l'esame prioritario del motivo suscettibile di definire la lite secondo la ragione più liquida.
Massime di principio
- In materia previdenziale, la domanda amministrativa deve coincidere sostanzialmente con la prestazione o con la rivalutazione del trattamento che si intende conseguire; non è necessaria una formulazione formalistica o una domanda ulteriore quando l'istanza già proposta consenta all'ente di comprendere la pretesa sostanziale.
- La domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi costituisce presupposto idoneo del giudizio quando il pensionato contesti l'errore dell'ente nel computo della contribuzione figurativa e chieda l'inclusione di elementi retributivi asseritamente trascurati.
- La contribuzione figurativa, una volta da riconoscere in base a criteri legali, non richiede necessariamente una preventiva istanza autonoma dell'assicurato, potendo la contestazione riguardare il corretto calcolo di un accredito già attribuito dall'ente.
- Quando il giudice di legittimità rileva che il motivo accolto è dirimente, può dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
- La verifica del presupposto della domanda amministrativa deve essere condotta in modo sostanziale, valorizzando il contenuto effettivo dell'istanza e del successivo ricorso amministrativo, non la sola formula utilizzata.
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