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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01503/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto in giudizio la corresponsione dell'indennità di mobilità in deroga con decorrenza dal 24 marzo 2014. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la contribuzione necessaria a finanziare il trattamento, contributi che, secondo la Corte, il datore di lavoro avrebbe dovuto aver versato all'ente previdenziale; inoltre aveva ritenuto non decisivo un verbale d'intesa raggiunto in sede istituzionale presso la Regione, perché subordinato alla sussistenza di idonea copertura finanziaria. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., dell'art. 33, comma 21 ss., l. n. 183/2011, dell'art. 2, comma 84, l. n. 92/2012 e del d.m. interministeriale n. 83473 dell'1.8.2014, sostenendo che l'ente previdenziale non avesse contestato i presupposti del diritto e che il giudice di merito avesse errato nella valutazione delle prove, oltre a non considerare correttamente il verbale d'intesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto sulla mancata prova, da parte del richiedente, dei fatti costitutivi del diritto, in particolare dell'avvenuto versamento della contribuzione necessaria da parte del datore di lavoro; tale circostanza era stata specificamente contestata dall'ente. Il ricorso è stato ritenuto generico nella parte in cui invocava la non contestazione, perché non indicava in modo specifico gli atti da cui essa sarebbe risultata, ed è stato considerato inammissibile anche nella parte in cui mirava a sovvertire la valutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. È stata inoltre ritenuta non adeguatamente censurata l'ulteriore ratio della decisione di merito, relativa alla non autosufficienza del verbale d'intesa, subordinato alla copertura finanziaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per l'inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto incombeva sul richiedente l'indennità

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla non contestazione è stata ritenuta generica perché non specificava gli atti processuali da cui desumere l'assenza di contestazione

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di sindacare in cassazione il prudente apprezzamento del giudice di merito fuori dai limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 33, comma 21 ss., l. n. 183/2011

    richiamato dal ricorrente tra le norme poste a fondamento della pretesa al trattamento

  • art. 2, comma 84, l. n. 92/2012

    richiamato dal ricorrente tra le norme invocate a sostegno del diritto all'indennità

  • d.m. interministeriale n. 83473 dell'1.8.2014

    richiamato dal ricorrente come fonte regolatrice della mobilità in deroga

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato come limite oltre il quale non è consentito censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • d.P.R. n. 602/1970

    menzionato per qualificare il datore di lavoro come appartenente a una categoria rilevante ai fini della contribuzione per i trattamenti

Massime di principio

  • In tema di prestazioni previdenziali finanziate da contribuzione datoriale, chi agisce per ottenerne il riconoscimento deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa la sussistenza del presupposto contributivo richiesto dalla disciplina applicabile quando tale presupposto sia contestato dall'ente.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita non contestazione è inammissibile se non indica specificamente gli atti processuali da cui emergerebbe la mancata contestazione del fatto decisivo.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, salvo i limiti del vizio di motivazione nei casi previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata critica anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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