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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28465/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Un assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ha promosso un giudizio ex art. 447-bis c.p.c. per ottenere: la declaratoria di illegittimità e non debenza del nuovo canone richiesto dall'ente gestore in seguito all'applicazione del regolamento regionale sui criteri di determinazione del canone; la rideterminazione del canone in un importo inferiore, invocando i principi di equità, sopportabilità per il nucleo familiare e sostenibilità economica previsti dalla legge regionale; il riconoscimento e pagamento di somme asseritamente dovute per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile. L'ente gestore e la regione hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia investisse l'illegittimità di un atto amministrativo e quindi un interesse legittimo. Con regolamento preventivo di giurisdizione il ricorrente ha dedotto che la lite riguardava invece un diritto soggettivo patrimoniale inerente a un rapporto locatizio già instaurato, e che la richiesta di disapplicazione del regolamento regionale non mutava la natura privatistica della pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, ha affermato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, trattandosi di contestazione del canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nella fase successiva all'assegnazione, la posizione fatta valere fosse un diritto soggettivo inserito in un rapporto paritetico e non l'esercizio di poteri autoritativi. Ha inoltre precisato che la domanda di disapplicazione del regolamento regionale non trasforma il petitum sostanziale, che resta relativo al rapporto contrattuale e al canone/corrispettivo. Le parti sono state rimesse dinanzi al giudice ordinario, cui spetta anche la regolazione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per l'introduzione del giudizio in materia locatizia e del rapporto di edilizia residenziale pubblica

  • art. 36 L.R. Veneto 3 novembre 2017, n. 39

    la determinazione del canone deve avvenire nel rispetto dei principi di equità, sopportabilità per il nucleo familiare e sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica

  • art. 7 Regolamento Regione Veneto n. 4/2018 e ss.mm.ii.

    atto regolamentare applicativo dei criteri di determinazione del canone, la cui disapplicazione è stata richiesta dal ricorrente per asserito contrasto con la normativa primaria

  • art. 7 Regolamento Regione Veneto n. 4/2019

    successiva modifica del regolamento richiamata nella vicenda per il ricalcolo del canone

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    le controversie sui rapporti di concessione di beni pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, che restano attratte alla giurisdizione ordinaria

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, il discrimine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria dipende dalla fase del rapporto: prima dell'assegnazione rileva l'esercizio di poteri pubblici, dopo l'assegnazione prevale un rapporto paritetico di natura privatistica.
  • La domanda che abbia ad oggetto il canone di locazione o altri corrispettivi dovuti in un rapporto già instaurato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se la determinazione del canone discenda da atti amministrativi o regolamentari.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, individuato dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta, non alla sola formula della domanda o alla richiesta di disapplicazione di un atto amministrativo.
  • La richiesta di disapplicazione di un regolamento non sposta la giurisdizione quando l'azione mira in concreto a far valere un diritto soggettivo patrimoniale inerente a un rapporto contrattuale già in essere.
  • Nelle controversie sui canoni di concessione o locazione di beni pubblici, le liti su canoni e corrispettivi hanno contenuto meramente patrimoniale e non implicano di per sé l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneLocazione abitativaCanoneContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareLocazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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