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Sentenza

Sentenza n. 7530/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento 1) del punteggio attribuito al ricorrente al titolo indicato nella domanda di partecipazione - codice candidatura UW6HU15U57 - al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Commissione RIPAM, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia Codice 02; 2) della graduatoria finale di merito della suddetta selezione pubblica in riferimento alle posizioni bandite presso il Distretto della Corte di appello di Napoli (240), ove il ricorrente risulta posizionato al n. 6936 con un punteggio pari a punti 24,25 “idoneo”, pubblicata il 18.2.2026; 3) del Bando di concorso nella parte in cui (art. 7 comma 3 - “Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito”) prevede: “Per entrambi i codici di concorso, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, commi 4 e 5, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n, 113, ai candidati che hanno prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi e il predetto servizio sia stato prestato con merito e tale merito sia debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, è attribuito un punteggio aggiuntivo per titolo per un massimo di 5 punti per il Codice 01-Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e per un massimo di 3 punti per il Codice 02-Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, secondo i seguenti parametri…..(Codice 02) Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Punteggio massimo attribuibile 3 punti. a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo; b) 0.50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi”. 4) del provvedimento, Prot. M_dg.DOG.14/01/2026. 0007921.U-3fm, del Ministero della Giustizia Dip. Org. Giudiziaria Uff. III Concorsi, di rigetto della domanda ex art. 6 l. 241/1990 del 9.12.25. 5) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202603128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Punteggio attribuito per il titolo relativo al servizio prestato presso l'Ufficio per il processo, graduatoria finale del concorso, clausola del bando sulla valutazione di tale titolo e diniego dell'istanza di riesame

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto dal bando per il servizio prestato presso l'Ufficio per il processo, impugnando il punteggio individuale, la graduatoria finale relativa ai posti del Distretto della Corte d'appello di Napoli, la clausola del bando concernente la valutazione dei titoli e il diniego dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la tardività dell'impugnazione delle clausole del bando, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per omessa notificazione a un controinteressato effettivo. Il ricorso era stato notificato a una candidata che aveva conseguito 28 punti, mentre anche l'eventuale accoglimento avrebbe portato il ricorrente a un massimo di 27,25 punti; la candidata, pertanto, non avrebbe subito alcun pregiudizio dall'incremento del punteggio del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha escluso il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che il Ministero, pur non adottando direttamente gli atti della procedura, ne sia destinatario degli effetti e risulti inciso dall'attività amministrativa. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio: il candidato che impugna una graduatoria deve notificare il ricorso a tutti e soli i controinteressati effettivi, ossia coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento. La candidata destinataria della notificazione non aveva tale qualità, perché il suo punteggio di 28 punti sarebbe rimasto superiore al massimo conseguibile dal ricorrente, pari a 27,25 punti. Poiché il ricorso non risultava notificato ad alcun controinteressato effettivo, il Collegio lo ha dichiarato inammissibile, senza esaminare l'eccezione di irricevibilità relativa all'impugnazione della lex specialis. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    La causa può essere definita in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi, previa comunicazione alle parti.

  • art. 6 l. 241/1990

    istanza ex art. 6 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'istanza amministrativa di riesame il cui rigetto è stato impugnato.

  • art. 11, commi 4 e 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113

    attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai candidati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio per il processo

    È richiamato dal bando quale base normativa della valorizzazione del servizio prestato presso l'Ufficio per il processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, sono controinteressati effettivi soltanto i candidati la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall'eventuale accoglimento del ricorso; non rientrano tra essi i candidati che, in ragione del punteggio posseduto, resterebbero comunque in posizione non incisa dall'incremento conseguibile dal ricorrente.
  • Quando il ricorso contro una graduatoria non è notificato ad alcun controinteressato effettivo, il difetto di instaurazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'amministrazione destinataria degli effetti della procedura concorsuale conserva la legittimazione passiva anche se non ha adottato direttamente gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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