Cassazione Civile, Ordinanza n. 28226/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
Un acquirente aveva introdotto un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Verona chiedendo la condanna di una società immobiliare e di un agente immobiliare al pagamento di euro 65.000, somme versate come acconti per l'acquisto di un immobile. La trattativa era sfociata in un contratto preliminare, nell'ambito del quale i convenuti avrebbero svolto attività di mediazione. Il rogito definitivo non si era poi stipulato perché il promittente venditore non si era presentato. L'attore deduceva inoltre di avere successivamente scoperto l'esistenza di tre ipoteche sull'immobile, circostanza che non gli sarebbe stata comunicata dal mediatore. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello l'acquirente insisteva nel sostenere che l'agente immobiliare avesse operato come mediatore e che, in tale veste, avrebbe dovuto rilevare i gravami sull'immobile e informarne il cliente, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 1759 c.c. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1754 c.c., sostenendosi che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la qualifica di mediatore in capo al convenuto e, quindi, la relativa responsabilità informativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente impostato come violazione di legge, in realtà si risolvesse in una censura alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, mirando a sostituire una diversa versione dei fatti circa lo svolgimento dell'attività di mediazione e la riconducibilità del comportamento del convenuto alla disciplina degli artt. 1754 e 1759 c.c. Poiché il ricorrente chiedeva una nuova valutazione del merito, il ricorso è stato qualificato come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti ed è stato dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma processuale utilizzata per l'introduzione del giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il convenuto avesse svolto attività di mediazione; la Corte rileva che il motivo, pur evocandolo, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
invocato come base della pretesa responsabilità del mediatore per omessa informazione sui gravami dell'immobile, ma il presupposto era l'accertamento, non condiviso, della qualità di mediatore e della relativa attività.
richiamato nella sentenza d'appello per trattare l'appello incidentale come riproposizione di eccezione non esaminata.
norma processuale in base alla quale la Corte d'appello ha pronunciato la sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito: se il motivo presuppone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dai giudici di merito, il ricorso è inammissibile.
- La responsabilità del mediatore ex art. 1759 c.c. presuppone, prima di tutto, l'accertamento in fatto della qualità di mediatore e dello svolgimento dell'attività di mediazione; senza tale accertamento, la censura sulla violazione degli obblighi informativi resta priva del suo necessario presupposto.
- Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice d'appello una versione alternativa dei fatti proposta dalla parte ricorrente.
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