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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10554/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura della motivazione della Corte d'appello in ordine alla condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.), per presunta mancata valutazione/dismissal degli elementi a discarico e travisamento della prova testimoniale (artt. 606, 192 e 546 c.p.p. invocati); 2) analoga censura sulla condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), contestando l'attendibilità della persona offesa e chiedendo diversa valutazione delle prove (artt. 606 e 192 c.p.p.); 3) doglianza di errata applicazione dell'art. 2528 c.c. circa le modalità di ammissione dei soci nella cooperativa, con richiamo a profili civilistici che, secondo la ricorrente, avrebbero inciso sulla sussistenza del falso; 4) censura sul giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravante (art. 62-bis e art. 133 c.p.), ritenendo la determinazione della pena eccessiva; 5) richiesta di annullamento per intervenuta prescrizione dei reati (art. 129 c.p.p.), sostenendo che i termini prescrizionali si sono compiuti successivamente alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito formale e sostanziale: i primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto di competenza del giudice di merito e non sono emerse manifestE contraddizioni tali da permettere la rivalutazione in sede di legittimità; la terza doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attiene a una questione di natura civilistica (irregolarità nell'ammissione dei soci) non rilevante per l'integrazione del reato di falso ideologico, nonché rimessa ai rimedi impugnatori di diritto civile; il quarto motivo è stato giudicato infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravante e la discrezionalità del giudice di merito in materia di dosaggio della pena non è censurabile se non irragionevole; il quinto motivo (prescrizione) non è stato esaminato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione che consentirebbe la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata. Conseguenze pratiche: confermata la condanna di merito (pena di quattro mesi di reclusione e € 400,00 di multa), il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di Cassaione e al pagamento di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i giudici valutano se i motivi dedotti rientrano nelle categorie di nullità, vizio di motivazione o travisamento della prova; la Corte ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi proposti ai sensi di tali letture

  • art. 192 c.p.p.

    comma 3 citato in relazione alla valutazione della persona offesa

    regola la valutazione della dichiarazione di chi è coinvolto nei fatti; la Corte conferma che la credibilità della persona offesa può reggere anche in assenza di riscontri esterni purché non emerga manifesta contraddizione

  • art. 546 c.p.p.

    comma 1, lett. e) evocato nella doglianza

    riferimento alle decisioni di merito e alla loro motivazione che si lamenta in cassazione; la Corte ha ritenuto che non ricorrano i vizi denunciati

  • art. 646 c.p.

    titolo relativo all'appropriazione indebita

    delitto contestato per l'appropriazione degli incassi del bar; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria effettuata dai giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e su altri riscontri, sia logicamente congrua

  • art. 483 c.p.

    falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

    delitto contestato relativamente alla dichiarazione risultante nel verbale di assemblea sulla composizione del libro soci; la Corte ha ritenuto che la prova d'atto (iscrizione del libro soci) e le dichiarazioni della persona offesa giustificassero la condanna

  • art. 2528 c.c.

    norma civilistica richiamata dalla ricorrente in ordine alle procedure di ammissione dei soci: la Corte ha ritenuto la questione di natura civilistica e non decisiva per la tipicità del reato di falso ideologico, potendo tale vizio essere fatto valere con rimedi civilistici

  • art. 62-bis c.p.

    circostanza aggravante (commissione del fatto con abuso di relazioni personali o altri elementi): richiamata nella comparazione con le attenuanti; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di equivalenza operata dal giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena e per il bilanciamento delle circostanze: la Corte ha verificato che il giudice d'appello ha considerato gli elementi richiesti dall'art. 133 e non ha adottato ragionamenti illogici

  • art. 129 c.p.p.

    norma sulla estinzione del reato per prescrizione: la Corte ricorda che la dichiarazione della prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata non può essere pronunciata quando il ricorso è inammissibile e non si è formato valido rapporto di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    prevede sanzioni pecuniarie per i ricorrenti soccombenti in Cassazione; la ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 ai sensi di questa norma

  • art. 61, n. 11) c.p.

    circostanza aggravante contestata (rivelata nella imputazione per appropriazione indebita); la Corte ha ritenuto di confermare il bilanciamento con le attenuanti

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è un accertamento di fatto proprio dei giudici di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emergono manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere ritenute fondanti della condanna anche in assenza di riscontri esterni quando il giudice di merito valuta la loro coerenza e attendibilità (art. 192 c.p.p.)
  • Questioni di natura civilistica (es. vizi nella procedura di ammissione dei soci di una cooperativa) non precludono automaticamente la rilevanza penale di fatti attestati documentalmente alla data del fatto; tali vizi vanno dedotti con i rimedi propri del diritto civile e non impediscono il sindacato penale se l'iscrizione nei registri era effettiva
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale: la Corte di legittimità verifica solo la presenza di adeguata motivazione e l'assenza di arbitrarietà o illogicità
  • La prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata non può essere dichiarata in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile, poiché non si è formato un valido rapporto di impugnazione
  • Chi propone ricorso per cassazione rischia sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità o soccombenza: valutare attentamente fondatezza e ammissibilità del ricorso prima del deposito

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