Cassazione Penale, Sentenza n. 10554/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura della motivazione della Corte d'appello in ordine alla condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.), per presunta mancata valutazione/dismissal degli elementi a discarico e travisamento della prova testimoniale (artt. 606, 192 e 546 c.p.p. invocati); 2) analoga censura sulla condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), contestando l'attendibilità della persona offesa e chiedendo diversa valutazione delle prove (artt. 606 e 192 c.p.p.); 3) doglianza di errata applicazione dell'art. 2528 c.c. circa le modalità di ammissione dei soci nella cooperativa, con richiamo a profili civilistici che, secondo la ricorrente, avrebbero inciso sulla sussistenza del falso; 4) censura sul giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravante (art. 62-bis e art. 133 c.p.), ritenendo la determinazione della pena eccessiva; 5) richiesta di annullamento per intervenuta prescrizione dei reati (art. 129 c.p.p.), sostenendo che i termini prescrizionali si sono compiuti successivamente alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito formale e sostanziale: i primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto di competenza del giudice di merito e non sono emerse manifestE contraddizioni tali da permettere la rivalutazione in sede di legittimità; la terza doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attiene a una questione di natura civilistica (irregolarità nell'ammissione dei soci) non rilevante per l'integrazione del reato di falso ideologico, nonché rimessa ai rimedi impugnatori di diritto civile; il quarto motivo è stato giudicato infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravante e la discrezionalità del giudice di merito in materia di dosaggio della pena non è censurabile se non irragionevole; il quinto motivo (prescrizione) non è stato esaminato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione che consentirebbe la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata. Conseguenze pratiche: confermata la condanna di merito (pena di quattro mesi di reclusione e € 400,00 di multa), il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di Cassaione e al pagamento di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
comma 1, lett. b), c) ed e)
norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i giudici valutano se i motivi dedotti rientrano nelle categorie di nullità, vizio di motivazione o travisamento della prova; la Corte ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi proposti ai sensi di tali letture
comma 3 citato in relazione alla valutazione della persona offesa
regola la valutazione della dichiarazione di chi è coinvolto nei fatti; la Corte conferma che la credibilità della persona offesa può reggere anche in assenza di riscontri esterni purché non emerga manifesta contraddizione
comma 1, lett. e) evocato nella doglianza
riferimento alle decisioni di merito e alla loro motivazione che si lamenta in cassazione; la Corte ha ritenuto che non ricorrano i vizi denunciati
titolo relativo all'appropriazione indebita
delitto contestato per l'appropriazione degli incassi del bar; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria effettuata dai giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e su altri riscontri, sia logicamente congrua
falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
delitto contestato relativamente alla dichiarazione risultante nel verbale di assemblea sulla composizione del libro soci; la Corte ha ritenuto che la prova d'atto (iscrizione del libro soci) e le dichiarazioni della persona offesa giustificassero la condanna
norma civilistica richiamata dalla ricorrente in ordine alle procedure di ammissione dei soci: la Corte ha ritenuto la questione di natura civilistica e non decisiva per la tipicità del reato di falso ideologico, potendo tale vizio essere fatto valere con rimedi civilistici
circostanza aggravante (commissione del fatto con abuso di relazioni personali o altri elementi): richiamata nella comparazione con le attenuanti; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di equivalenza operata dal giudice di merito
criteri per la determinazione della pena e per il bilanciamento delle circostanze: la Corte ha verificato che il giudice d'appello ha considerato gli elementi richiesti dall'art. 133 e non ha adottato ragionamenti illogici
norma sulla estinzione del reato per prescrizione: la Corte ricorda che la dichiarazione della prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata non può essere pronunciata quando il ricorso è inammissibile e non si è formato valido rapporto di impugnazione
prevede sanzioni pecuniarie per i ricorrenti soccombenti in Cassazione; la ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 ai sensi di questa norma
circostanza aggravante contestata (rivelata nella imputazione per appropriazione indebita); la Corte ha ritenuto di confermare il bilanciamento con le attenuanti
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è un accertamento di fatto proprio dei giudici di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emergono manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere ritenute fondanti della condanna anche in assenza di riscontri esterni quando il giudice di merito valuta la loro coerenza e attendibilità (art. 192 c.p.p.)
- Questioni di natura civilistica (es. vizi nella procedura di ammissione dei soci di una cooperativa) non precludono automaticamente la rilevanza penale di fatti attestati documentalmente alla data del fatto; tali vizi vanno dedotti con i rimedi propri del diritto civile e non impediscono il sindacato penale se l'iscrizione nei registri era effettiva
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale: la Corte di legittimità verifica solo la presenza di adeguata motivazione e l'assenza di arbitrarietà o illogicità
- La prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata non può essere dichiarata in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile, poiché non si è formato un valido rapporto di impugnazione
- Chi propone ricorso per cassazione rischia sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità o soccombenza: valutare attentamente fondatezza e ammissibilità del ricorso prima del deposito
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