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Sentenza

Sentenza del 25/07/2024 n. 20834 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al 2010, emesso dopo l’omessa dichiarazione dei ricavi e la ricostruzione induttiva del reddito, applicando alle operazioni attive una percentuale del 9,10% ricavata da un campione di operatori della provincia di Bergamo. Il contribuente contestava il mancato riconoscimento di ulteriori costi, anche forfetari, e la determinazione di IRPEF, IRAP e IVA; sosteneva inoltre che l’Ufficio avesse invertito l’onere della prova e non avesse dimostrato, neppure presuntivamente, la contestata emissione di fatture per operazioni inesistenti. Indicava costi ritenuti congrui nella misura del 98,5% del fatturato e IVA documentata per 58.438,04 euro su un imponibile di 290.141,29 euro, lamentando che l’Ufficio avesse riconosciuto a titolo di IVA soltanto 2.789 euro. In Cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione di norme tributarie e dell’onere della prova; con il secondo, omessa pronuncia e motivazione apparente, anche per il mancato esame delle fatture passive e della contestazione sulle fatture fittizie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato: la CTR aveva esposto, seppure concisamente, le ragioni della decisione, spiegando che il contribuente non aveva prodotto documenti idonei a provare ulteriori costi; non ricorreva quindi né omessa pronuncia né motivazione apparente. Il richiamo a decisioni relative ad altri periodi d’imposta era svolto ad abundantiam e non costituiva un’autonoma ratio decidendi, sicché mancava interesse a impugnarlo. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva riportato in modo specifico il contenuto dell’avviso di accertamento e del report allegato, documenti indispensabili per verificare le censure: il ricorso per cassazione deve indicare e riassumere o trascrivere i passaggi essenziali degli atti su cui si fonda, senza limitarsi a rinviare al fascicolo. È così rimasta ferma la decisione della CTR, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’accertamento. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione

    L’omessa pronuncia ricorre quando manca una decisione su una domanda o eccezione; se invece la decisione c’è ma non affronta una singola questione giuridica, il vizio è motivazionale e va censurato come tale.

  • Art. 132 c.p.c.

    dovendo l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata

    La motivazione può essere concisa, purché renda comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. È apparente quando non consente di percepire le ragioni della decisione né di controllarne la correttezza.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali

    Il ricorrente non deve necessariamente trascrivere integralmente ogni atto, ma deve indicare con precisione e riportare o riassumere i passaggi rilevanti, oltre a consentire di individuare la loro collocazione nel fascicolo. Il mero rinvio agli atti non soddisfa il requisito.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La decisione richiama il n. 4 per l’omessa pronuncia; il ricorso del contribuente invocava inoltre il n. 3 per le dedotte violazioni di legge, ma tale censura è stata dichiarata inammissibile per carenze di autosufficienza, senza esame del merito.

  • Art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972

    per quanto concerneva l'accertamento disposto ai fini Iva, l'Amministrazione finanziaria aveva determinato induttivamente l'ammontare imponibile e l'aliquota applicata sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio, in ragione del disposto normativo di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Nel caso descritto, l’art. 55 è richiamato quale base per la determinazione induttiva dell’imponibile IVA attraverso dati e notizie comunque acquisiti dall’Ufficio; la CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito prova documentale idonea a contrastare la ricostruzione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • In Cassazione, contestare il mancato esame di singoli argomenti o prove non equivale automaticamente a denunciare omessa pronuncia: questa sussiste se il giudice non decide affatto una domanda o un’eccezione; se decide ma trascura una questione interna, occorre formulare una censura pertinente sul vizio motivazionale.
  • La motivazione non deve essere estesa, ma deve rendere riconoscibili le ragioni della decisione e il percorso seguito. Un richiamo a pronunce relative ad altre annualità, se aggiuntivo e non decisivo, non costituisce una ratio autonoma e può mancare l’interesse a impugnarlo.
  • Un ricorso per cassazione fondato su avvisi, report o documenti del giudizio di merito deve riportarne o riassumerne puntualmente i contenuti rilevanti e indicarne la collocazione. Il semplice rinvio al fascicolo o un richiamo generico può determinare l’inammissibilità, senza che la Corte esamini la fondatezza sostanziale delle contestazioni.
  • Negli accertamenti induttivi, il contribuente che chiede di dedurre costi deve fornire elementi documentali idonei a sostenerne esistenza e rilevanza; affermazioni generiche o il mero richiamo a documenti non adeguatamente identificati non bastano a superare la ricostruzione dell’Ufficio.
  • Il rigetto in Cassazione per ragioni processuali o di ammissibilità non equivale necessariamente a una valutazione di merito su ogni contestazione tributaria: può lasciare ferma la decisione impugnata perché le censure non sono state formulate o documentate in modo scrutinabile.

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