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Sentenza

Sentenza del 25/07/2024 n. 20689 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dall'avviso di accertamento n. (Omissis) relativo all'anno d'imposta 2012, emesso nei confronti della Brianza Trading Srl e di A.A. Quest'ultimo aveva contestato di essere amministratore di fatto e autore delle violazioni, sostenendo inoltre che imposte e sanzioni fossero imputabili alla società; aveva eccepito la mancata notifica dell'avviso alla società e contestato nel merito la pretesa, comprese le quantificazioni di IRES, IRAP e IVA. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Milano (sentenza n. 4399/19, depositata il 22 ottobre 2019) e dell'appello da parte della CTR della Lombardia, A.A. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Il primo denunciava la violazione della disciplina emergenziale sulle udienze tributarie: nonostante le istanze di discussione in presenza o da remoto, la CTR aveva deciso in camera di consiglio senza discussione, senza indicare l'impossibilità organizzativa del collegamento e senza disporre la trattazione scritta o il rinvio. Gli altri cinque motivi riguardavano l'accertamento della qualità di amministratore di fatto, l'imputabilità delle sanzioni, la mancata notifica alla società e la formazione del titolo nei suoi confronti, nonché le contestazioni sulle imposte IRES, IRAP e IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri cinque, senza pronunciarsi quindi sul merito dell'accertamento e sulle relative contestazioni. Ha rilevato che A.A. aveva chiesto tempestivamente la discussione e che la CTR aveva deciso sulla base degli atti senza spiegare perché non fosse possibile il collegamento da remoto, né assicurare la trattazione scritta con i termini per le memorie o rinviare la causa. Tale omissione ha impedito il contraddittorio nella fase decisionale e leso il diritto di difesa, determinando la nullità della sentenza. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Sebbene la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto (Cass. n. 6033 del 2023), la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta (v. Cass. n. 594 del 2024), perché la regola rimane quella dell'udienza (Cass. n. 33175 del 2021).

    Se una parte insiste per la discussione, la trattazione scritta può sostituire l'udienza richiesta soltanto quando sia impossibile il collegamento da remoto per ragioni organizzative dell'ufficio; il giudice deve esplicitare tali ragioni e, se non può rispettare i termini per gli scritti, rinviare la causa. Non è legittimo decidere semplicemente sulla base degli atti senza garantire una modalità alternativa di contraddittorio.

  • Art. 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa.

    La richiesta di discussione in pubblica udienza deve essere rispettata; procedere invece in camera di consiglio senza assicurare le garanzie alternative previste dalla disciplina applicabile comporta nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

  • Art. 24 della Costituzione

    La garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni.

    Il diritto di difesa richiede che le parti possano partecipare effettivamente alla fase decisoria; quando non si svolge l'udienza, la trattazione scritta con possibilità di depositare memorie può garantire il contraddittorio, ma non può essere omessa insieme alla discussione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando una parte presenta ritualmente istanza di discussione, il giudice non può decidere senz'altro sulla base degli atti: deve svolgere la discussione oppure applicare l'alternativa procedurale prevista dalla legge.
  • Se l'udienza da remoto non è possibile per carenze organizzative, la decisione di ricorrere alla trattazione scritta deve indicare in modo esplicito le ragioni dell'impossibilità; devono inoltre essere concessi i termini stabiliti per memorie conclusionali e di replica.
  • Se non è possibile garantire i termini per la trattazione scritta, la causa va rinviata. Omettere sia la discussione sia la trattazione scritta impedisce il contraddittorio e determina la nullità della sentenza.
  • La cassazione per un vizio processuale non implica che siano fondate le contestazioni sostanziali sull'accertamento: se i relativi motivi sono dichiarati assorbiti, il giudice di rinvio deve ancora esaminarli.

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