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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33973/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Trani, con sentenza dell’8 luglio 2024 resa in rito abbreviato, aveva condannato un imputato a 6 anni e 2 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, violazioni della legge sulle armi, tentato omicidio e esercizio arbitrario delle proprie ragioni; aveva condannato il coimputato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per violazioni della legge sulle armi e esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte d’appello di Bari, il 9 ottobre 2025, aveva riqualificato per entrambi il reato di cui all’art. 393 c.p. in minaccia, riducendo le pene rispettivamente a 5 anni e 10 mesi e a 1 anno e 10 mesi di reclusione, e confermando nel resto. Il primo ricorrente ha contestato la motivazione sulla pena, lamentando che non fosse spiegato lo scostamento dal minimo edittale per il reato più grave, e il diniego delle attenuanti generiche nonostante le parziali ammissioni, sostenendo di avere ammesso anche l’offensività dell’arma. Il secondo ricorrente ha contestato la ricostruzione del tentato omicidio: secondo la sua prospettazione, la persona offesa si era riparata dietro un’autovettura prima dello sparo e non si trovava sulla linea di tiro; ha inoltre censurato come congetturale la conclusione che la pistola si fosse inceppata, non essendo stata rinvenuta, e ha contestato il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Quanto al primo ricorrente, ha ritenuto infondato il motivo sulla pena: quella individuata per il reato più grave era inferiore alla media edittale, sicché non occorreva una motivazione specifica e dettagliata sul quantum. Ha rigettato anche la censura sulle attenuanti generiche: il diniego era fondato sulla mancanza di segni di resipiscenza e la motivazione di merito, non contraddittoria, era insindacabile in cassazione; inoltre, l’accertamento tecnico sul bossolo aveva escluso che si trattasse di un’arma giocattolo. Quanto al secondo ricorrente, il motivo sulla configurabilità del tentato omicidio è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una rivalutazione delle prove e non evidenziava fratture logiche. L’idoneità dell’azione va valutata ex ante, dalla prospettiva dell’imputato e in base alle condizioni prevedibili; il riparo trovato dalla vittima non escludeva l’idoneità dell’azione e poteva corroborare la conclusione che la mancata consumazione dipendesse da una causa indipendente dalla volontà dell’imputato. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sull’inceppamento: i giudici di merito avevano ricavato tale circostanza dal filmato di sicurezza e la prova indiziaria, in assenza di fratture logiche, non è rivalutabile in sede di legittimità. È stato infine rigettato il motivo sulle attenuanti generiche per le stesse ragioni esposte per il coimputato. La responsabilità e le pene rideterminate in appello restano ferme.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895

    Il reato di cui agli artt. 4 e 7 l. n. 895 del 1967 è punito con la reclusione da 1 anno e 4 mesi e 6 anni e 6 mesi.

    La pena individuata dal giudice di merito per il reato più grave, pari a 2 anni e 7 mesi, essendo inferiore alla media edittale, non richiedeva una motivazione specifica e dettagliata sul quantum.

  • art. 133 c.p.

    in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione

    Il giudizio sulle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o non indica, anche per richiamo, gli elementi di valutazione ritenuti prevalenti.

  • art. 56 c.p.

    La idoneità ex ante dell’azione prescinde dal fatto che la vittima fosse riuscita a ripararsi dietro una autovettura prima o dopo lo sparo che è stato esploso nella sua direzione e prescinde dal fatto che ella fosse esattamente oppure no sulla linea di tiro quando stato esploso il colpo, perchè l’idoneità è la capacità dell’azione di «causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali»

    L’idoneità dell’azione nel tentativo si valuta ex ante, con riguardo alla capacità di produrre il risultato intenzionale senza il concorso di fattori eventuali; non è decisivo che la vittima sia riuscita a ripararsi o si trovasse esattamente sulla linea di tiro al momento dello sparo.

  • art. 192 c.p.p.

    nel processo penale la prova può essere anche di tipo indiziario, e consiste nel desumere un fatto ignoto da un fatto noto che abbia una intrinseca valenza indicativa

    Un fatto può essere provato per indizi mediante inferenza da un fatto noto dotato di valenza indicativa; quando il percorso inferenziale è privo di fratture logiche, la sua rivalutazione non compete al giudice di legittimità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

    Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi, secondo quanto prescritto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando la pena è determinata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sul quantum; una spiegazione analitica è richiesta quando la pena si colloca di gran lunga sopra la media.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti, anche mediante richiamo.
  • Nel tentativo, l’idoneità dell’azione va valutata ex ante sulla base della situazione percepibile dall’imputato al momento della condotta e delle condizioni prevedibili nel caso concreto; il mancato verificarsi dell’evento per la reazione della vittima non esclude, di per sé, l’idoneità dell’azione.
  • La prova può fondarsi su indizi, attraverso la deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto dotato di valenza indicativa; se l’inferenza dei giudici di merito non presenta fratture logiche, non è consentito in cassazione sostituirvi una diversa valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneDetenzione di armiOmicidioImpugnazioniProve
RamiParte generaleArmiDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiTentativo

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