Cassazione Civile, Ordinanza n. 15335/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 1 gennaio 2003 per il noleggio di autobus destinato al trasporto di persone, stipulato per la durata di un triennio e previsto con rinnovo automatico per i trienni successivi in mancanza di disdetta con preavviso di sei mesi. La società che eseguiva il servizio ha convenuto la committente chiedendo il pagamento dei corrispettivi mensili per il triennio 2009-2011, sostenendo che la disdetta inviata a fine gennaio 2009 fosse tardiva e inefficace, perché intervenuta dopo il rinnovo automatico del rapporto. In appello, la società attrice ha poi insistito sulla illegittimità del recesso e sulla spettanza dell’indennità o del risarcimento conseguente. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato la legittimità del recesso alla luce della clausola di rinnovo e dei principi di buona fede e correttezza, e che il comportamento della committente integrasse abuso del diritto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2043 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la domanda risarcitoria fosse stata già proposta nell’atto introduttivo, e contestando l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la domanda indennitaria ex art. 1671 c.c. sarebbe stata formulata solo tardivamente e, comunque, sarebbe rimasta priva di prova sul quantum del mancato guadagno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la qualificazione del rapporto come appalto di servizi di trasporto e ha ritenuto applicabile l’art. 1671 c.c., che consente al committente il recesso ad nutum in qualsiasi momento, anche in presenza di una clausola contrattuale di durata triennale con rinnovo automatico in assenza di disdetta. Ha inoltre ritenuto inammissibili perché nuove le deduzioni sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esercizio del recesso, non essendo state specificamente trattate nei gradi di merito. Quanto al secondo motivo, ha escluso il vizio motivazionale e ha condiviso la statuizione secondo cui la domanda indennitaria ex art. 1671 c.c. era stata proposta solo tardivamente e, in ogni caso, non era stata dimostrata la misura dell’utile netto perduto, onere gravante sull’appaltatore che chiede l’indennizzo per mancato guadagno. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione interpretativa; è stata inoltre disposta la verifica dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Attribuisce al committente la facoltà di recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, senza necessità di giustificazione, salvo l’obbligo di corrispondere l’indennizzo dovuto all’appaltatore per il mancato guadagno.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo perché le censure sulla violazione della correttezza e buona fede erano nuove in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’interpretazione e esecuzione del contratto secondo buona fede, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione rilevante nella sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la doglianza potesse essere esaminata perché fondata su questioni non trattate nei gradi di merito.
La Corte ha osservato che la norma non era pertinente a fronte della qualificazione del rapporto e dell’inquadramento della pretesa nell’ambito dell’appalto e dell’indennità ex art. 1671 c.c.
Richiamato per evidenziare che la domanda indennitaria era stata formulata solo con la seconda memoria istruttoria, quindi tardivamente rispetto all’atto di citazione.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata dalla ricorrente nei due motivi.
La Corte ribadisce che il controllo motivazionale è oggi limitato all’anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante o all’omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, la previsione pattizia di una durata determinata e di un rinnovo automatico in difetto di disdetta non esclude, di per sé, la facoltà di recesso ad nutum del committente prevista dall’art. 1671 c.c., salvo che le parti abbiano pattuito in modo chiaro una deroga a tale disciplina.
- Il recesso del committente ex art. 1671 c.c. può essere esercitato in qualsiasi momento del rapporto, anche durante l’esecuzione, e comporta il sorgere dell’obbligo indennitario in favore dell’appaltatore per il mancato guadagno.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, come specifiche doglianze sulla violazione della buona fede o sull’abuso del diritto, se non risultano trattate nel giudizio di merito e non sono state tempestivamente dedotte.
- Chi chieda l’indennizzo per recesso del committente deve allegare e provare l’utile netto che avrebbe conseguito dall’esecuzione dell’appalto, determinato dalla differenza tra prezzo pattuito e costi necessari all’esecuzione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto a ipotesi estreme di anomalia motivazionale o all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più sindacabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
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