Cassazione Penale, Sentenza n. 22150/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione soltanto tra le sentenze nn. 1 e 6 e ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra le sentenze nn. 8 e 9 e tra queste ultime e le prime. Il ricorrente, tramite difensore, deduce vizio di motivazione perché: a) la limitata distanza temporale e l'omogeneità del reato di estorsione (sentenza n. 9) con le rapine (sentenze nn. 1 e 6) dimostrerebbero una programmazione unitaria; b) la mancata documentazione della tossicodipendenza non impediva la valutazione di altri indicatori di unità di volizione; c) per i reati delle sentenze nn. 8 e 9 mancherebbe motivazione sul loro rapporto, essendo cronologicamente contigui e omogenei per la parte relativa all'art. 73 d.p.r. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme alla giurisprudenza consolidata la valutazione del giudice del merito secondo cui la sussistenza della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità, programmazione). Ha confermato che: a) l'intervallo temporale di quasi undici mesi tra la rapina della sentenza n. 1 (novembre 2018) e il primo reato della sentenza n. 9 (ottobre 2019) non consente di desumere una volizione unitaria; b) la mera identità di tipologia del reato (estorsione vs rapina) non è di per sé decisiva quando è molto ampia la distanza temporale (es. estorsione del 26 giugno 2022 rispetto a rapine del 2018); c) la mancanza di prova della tossicodipendenza non è motivo decisivo se il giudice del merito ha comunque valutato gli altri indicatori, e in questo caso ha dato rilievo alla distanza temporale; d) non vi è omogeneità né contiguità tra il reato di detenzione di hashish della sentenza n. 8 (28 novembre 2018) e la serie di reati della sentenza n. 9 (a partire da ottobre 2019). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato è preso in considerazione come fatto materiale la cui omogeneità con altri reati puo' essere valutata ai fini della continuazione, ma non basta da solo a fondarla se manca la prova di una volizione unitaria.
Richiamato nel certificato/nel provvedimento; utilizzato per individuare la natura e la gravità delle condotte ai fini del confronto tra reati.
Ricompreso tra i reati oggetto delle pronunce; utile a valutare la tipologia delle condotte e l'eventuale omogeneita' degli illeciti.
sequestro di persona o altra fattispecie richiamata nel certificato
Articulo richiamato per la individuazione delle specifiche imputazioni; rilevanza ai fini della comparazione delle condotte.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sugli illeciti in materia di stupefacenti; i reati ex art. 73 sono valutati dal giudice in relazione a omogeneità e contiguità temporal-spaziali rispetto ad altre condotte.
concorso di persone nel reato
Riferimento statutario presente nel contesto delle pronunce; utilizzato per descrivere le imputazioni nel fascicolo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla tutela dei dati personali: la sentenza richiama l'obbligo di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Principio richiamato circa i criteri per il riconoscimento della continuazione: necessita una verifica degli indicatori concreti (omogeneità, contiguità, cause, modalità, sistematicità e programmazione).
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 (Madonia) e altre
Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012; Sez. 1, n. 26623 del 11/07/2025; Sez. 1, n. 11723 del 14/03/2025
Precedenti che sottolineano come l'ampiezza del lasso temporale tra violazioni riduca la probabilità di una programmazione unitaria e legittimi il rigetto della continuazione.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede la dimostrazione di una volizione unitaria: il giudice deve valutare più indicatori (omogeneità del reato e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità/abitudini programmate, e la previsione dei successivi reati almeno nelle linee essenziali).
- La mera somiglianza tipologica delle fattispecie (es. rapina vs estorsione) non è sufficiente, soprattutto se tra i fatti intercorrono ampi intervalli temporali.
- Un ampio intervallo temporale tra reati è un elemento significativo contrario al riconoscimento della continuazione; tanto più è lungo il lasso temporale, tanto più difficile provare una programmazione unitaria.
- L'assenza di prova di fattori personali (es. tossicodipendenza) non esclude in astratto la continua valutazione di altri indici, ma il giudice può legittimamente fondare la decisione su un complesso di elementi con prevalenza di quelli più significativi (es. distanza temporale).
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità richiede che le censure si confrontino con il percorso logico e la motivazione del giudice del merito: critiche generiche o non specifiche sono inammissibili.
- Se il giudice dell'esecuzione motiva in modo coerente e richiamando i criteri consolidati, è difficile ottenere la riforma in Cassazione; le doglianze devono dimostrare illogicità o omissione motivazionale.
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