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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46116/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esposito impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza (28/01/2022) che lo aveva condannato ai mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 635, comma 1 c.p., mentre per il reato di cui all'art. 612 c.p. era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per remissione di querela. Con il motivo di gravame in sede di appello la difesa aveva lamentato il mancato riconoscimento dell'esclusione di punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), sostenendo che l'atto di appello conteneva un motivo specifico e argomentato. In cassazione il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 581, comma 1, lett. c) e 591 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato l'appello generico e inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse puntualmente motivato l'inammissibilità dell'appello, evidenziando l'assoluta genericità e inconferenza delle affermazioni difensive in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Suprema Corte ha osservato che il ricorso per cassazione si è limitato a contestare genericamente la valutazione di inammissibilità senza specificare gli elementi che avrebbero dovuto portare a diversa valutazione, né confutare le argomentazioni della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1 c.p.

    Norma richiamata per indicare il capo di imputazione e la condanna di primo grado; la sentenza impugnata riguarda una condanna ai sensi di questa norma

  • art. 612 c.p.

    Norma richiamata per segnalare un altro capo (per il quale era stata dichiarata l'estinzione del reato per remissione di querela); citata per ricostruire il quadro processuale

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente: la Corte territoriale ha valutato i fatti e ritenuto il diniego motivato e congruo; la Suprema Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi nuovi o critiche puntuali tali da dimostrare l'errore nella valutazione della tenuità

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione ai requisiti formali e di specificità dell'atto di impugnazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'atto di appello deve indicare in modo specifico i motivi e i punti di decisione contestati, laddove la presunta genericità può determinare l'inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    Richiama i limiti di doglianza e di motivazione utili per la cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso abbia riprodotto in termini generici le censure di appello senza fornire una critica puntuale delle argomentazioni della Corte territoriale, rendendo il ricorso inammissibile

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata quale limite alla motivazione del ricorso in cassazione; la Suprema Corte ha enunciato il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Un atto di appello deve contenere motivi specifici, circostanziati e argomentati: mere affermazioni generiche o la semplice ripetizione delle censure di primo grado possono essere dichiarate inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'esclusione di punibilità ex art. 131-bis c.p. è necessario segnalare elementi fattuali concreti e spiegare compiutamente perché tali elementi integrino i presupposti della causa di non punibilità; una generica evocazione della norma non è sufficiente.
  • In cassazione non basta contestare in termini affermativi la decisione impugnata: il ricorso deve confutare puntualmente le argomentazioni adottate dal giudice di merito, soprattutto quando questi ha dato motivazioni congrue e non vizi logici.
  • La riproposizione pedissequa delle censure di appello in cassazione è normalmente inammissibile; il ricorrente deve indicare in che modo le motivazioni di merito siano contraddette da errori di fatto o di diritto rilevanti per la cassazione.
  • Il rischio di condanna alle spese e di pagamento in favore della Cassa delle ammende aumenta se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza.

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