Cassazione Penale, Ordinanza n. 08006/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe omesso o mal valutato gli elementi favorevoli alla concessione della diminuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, basata sui reiterati precedenti dell'imputato e sull'assenza di elementi positivi di valutazione. Ha inoltre osservato che il motivo era generico, poiché non si confrontava criticamente con la decisione impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo la sussistenza di una causa di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato come norma incriminatrice per la condanna già confermata nei giudizi di merito, in relazione a fatti di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità
richiamato quale aggravante contestata nel titolo di reato
le attenuanti generiche possono essere negate sulla base dell'assenza di elementi positivi di valutazione; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza
richiamato per evidenziare la riforma dell'art. 62-bis e il mutamento dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche
legge di conversione della riforma richiamata dalla Corte
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio di esclusione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato dall'impossibilità di individuare elementi o circostanze positive a favore dell'imputato, specie in presenza di precedenti penali reiterati.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il mero stato di incensuratezza non è sufficiente, da solo, a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
- Il sindacato di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della non illogicità e della congruità della motivazione, non potendo sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestare genericamente il diniego delle attenuanti senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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