Cassazione Civile, Ordinanza n. 04767/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento concesso a una cooperativa agricola per realizzare un capannone destinato alla trasformazione del latte conferito dai soci. La convenzione prevedeva obblighi a carico della beneficiaria, tra cui l’immediata comunicazione alla società incaricata della gestione e del controllo delle erogazioni delle circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla realizzazione del programma finanziato. L’opera fu completata molto oltre il termine pattuito, ma la Corte d’appello ha ritenuto che il provvedimento di revoca del finanziamento fosse, in sostanza, una risoluzione contrattuale fondata sulla clausola risolutiva espressa, giustificata soprattutto dal ritardo con cui la cooperativa aveva comunicato le difficoltà sopravvenute. In cassazione la cooperativa ha proposto cinque motivi: con il primo, terzo e quinto ha denunciato la violazione dell’art. 1456 c.c. e, in parte, degli artt. 112 e 116 c.p.c. e 1453 c.c., sostenendo che la clausola risolutiva non fosse azionabile perché gli obblighi erano stati adempiuti o comunque perché il giudice non avrebbe valutato le ragioni del ritardo, la documentazione e la prova testimoniale; con il secondo e il quarto ha invocato anche i canoni di buona fede e correttezza, sostenendo che il recesso/risoluzione fosse stato esercitato tardivamente o in violazione dell’affidamento nella prosecuzione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la risoluzione non era stata fondata sul ritardo nel completamento dell’opera, ma sul ritardo nella comunicazione delle difficoltà sopravvenute. Per la stessa ragione sono stati travolti il terzo e il quinto motivo, costruiti su un presupposto fattuale errato. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni nuove, non trattate nei gradi di merito, e comunque non autosufficienti; la Corte ha inoltre osservato che la dedotta buona fede non risultava adeguatamente allegata né dimostrata in relazione al ritardo nella comunicazione delle difficoltà. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La clausola risolutiva espressa è stata ritenuta rilevante in relazione all’inadempimento dell’obbligo specifico di comunicare tempestivamente le difficoltà sopravvenute, non già rispetto al mero ritardo di completamento dell’opera.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo; la Corte ha osservato che i motivi impostati su questo articolo presupponevano un fatto diverso da quello posto a base della decisione impugnata.
Invocato dalla ricorrente insieme ai principi di buona fede, ma le doglianze sono state dichiarate nuove e comunque non pertinenti rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della buona fede, ma la censura è stata considerata nuova e non adeguatamente prospettata nei gradi di merito.
Richiamato a sostegno dell’interpretazione secondo buona fede, ma senza incidenza sulla decisione per novità della questione.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto, ma senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato a fondamento del principio di correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma la Corte ha escluso l’esame nel merito per novità della questione e difetto di autosufficienza.
La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta perché fondata su un presupposto errato circa la ragione della revoca/risoluzione.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché costruita su una ricostruzione fattuale non corrispondente alla sentenza impugnata.
La memoria della ricorrente è stata dichiarata tardiva per inosservanza del termine previsto da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e presuppone un fatto diverso da quello posto a base della decisione.
- La clausola risolutiva espressa può essere legittimamente azionata in relazione all’inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale diverso dal mancato completamento dell’opera, se tale obbligo era autonomamente previsto dalle parti.
- Le censure che introducono per la prima volta in cassazione questioni non trattate nei gradi di merito sono inammissibili, perché il giudizio di legittimità non è sede di nuova discussione del thema decidendum.
- Quando si deduce una violazione dei canoni di buona fede e correttezza, è necessario allegare e collocare la questione nel giudizio di merito e spiegare concretamente perché il comportamento contestato sia stato conforme o contrario a tali canoni.
- La doglianza sull’erronea valutazione delle prove è inammissibile se non si innesta su una ricostruzione fattuale coerente con la motivazione della decisione impugnata.
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