Cassazione Civile, Ordinanza n. 34860/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva variato la rendita catastale di due immobili di sua proprietà, modificando la classificazione da D/10 a D/8 e rideterminando l’estensione. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR, su appello dell’Agenzia, aveva riformato la decisione ritenendo non provata la ruralità dei fabbricati e affermando che tale qualifica richiedesse rigidi presupposti oggettivi e soggettivi non dedotti dalla contribuente. In cassazione la proprietaria ha denunciato, con il primo motivo, violazione delle norme sulla ruralità dei fabbricati e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse applicato il comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993 invece del comma 3-bis, con conseguente errata disciplina del requisito di ruralità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, assumendo che l’Agenzia fosse stata in giudizio senza difensore nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo sull’errore di sussunzione normativa compiuto dalla CTR: per i fabbricati strumentali all’attività agricola rileva il comma 3-bis dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993, mentre il comma 3 riguarda i fabbricati abitativi e i relativi requisiti soggettivi e oggettivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato dunque accolto con rinvio.
Norme richiamate
art. 9, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 557/1993 conv. in l. n. 133/1994
La Corte distingue nettamente tra il regime dei fabbricati abitativi rurali e quello dei fabbricati strumentali all’attività agricola; per questi ultimi il riferimento corretto è il comma 3-bis, non il comma 3.
art. 2, comma 3, l. n. 77/1977
Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle violate, senza autonoma elaborazione decisoria nel testo.
Richiamato in relazione alla censura sulla ripartizione dell’onere probatorio circa la ruralità degli immobili.
Richiamato quale riferimento alle attività agricole rilevanti ai fini della ruralità, poi indicato come art. 32 nel testo.
art. 42-bis d.l. n. 159/2007 conv. in l. n. 222/2007
Ha introdotto la formulazione del comma 3-bis dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993 sui fabbricati strumentali agricoli.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
Richiamato per la censura sulle spese processuali, rimasta assorbita per l’accoglimento del primo motivo.
Citando il rito camerale e la proposta del relatore, la Corte dà atto della regolare instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, la qualificazione di ruralità deve essere valutata applicando la disciplina normativa pertinente al tipo di immobile: il regime dei fabbricati abitativi rurali non coincide con quello dei fabbricati strumentali all’attività agricola.
- Per i fabbricati diversi da quelli abitativi, la ruralità non può essere esclusa solo perché non coincidono la titolarità del fabbricato e quella dei terreni o dei prodotti agricoli, se l’immobile è strumentalmente destinato alle attività agricole previste dalla legge.
- Il giudice di merito incorre in errore di diritto se, nel decidere sulla ruralità di un immobile strumentale agricolo, richiama la norma dettata per i fabbricati abitativi anziché quella specificamente prevista per le costruzioni strumentali.
- Quando il ricorso per cassazione viene accolto per una questione assorbente di diritto, i motivi ulteriori restano assorbiti e la regolazione delle spese viene rimessa al giudice di rinvio.
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