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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05003/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale su ricorso di una dipendente, per ritenuta insolvenza e per mancanza di prova dei requisiti di non fallibilità. In sede di reclamo la società ha prodotto una corposa documentazione contabile e fiscale per dimostrare di non superare le soglie dell'art. 1, comma 2, l.fall. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo inattendibili i bilanci prodotti, perché non approvati né depositati e formati dopo l'istanza di fallimento, e insufficiente l'ulteriore documentazione a dimostrare attivo, ricavi e debiti sotto soglia. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, in violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi ai dati contabili e patrimoniali emergenti dalla documentazione prodotta; 3) violazione dell'art. 1, comma 2, l.fall., sostenendo di aver provato il possesso congiunto dei requisiti per escludere il fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse apparente né inferiore al minimo costituzionale, e che le censure mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che l'onere di provare i requisiti di non fallibilità grava sul debitore, che i bilanci rilevanti devono essere regolarmente formati, approvati e depositati, e che anche le prove alternative sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dello Stato, per il controricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    L'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità grava sul debitore; in mancanza di bilanci attendibili o di altra prova idonea, il fallimento può essere confermato.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    I bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza di fallimento costituiscono la base documentale imprescindibile, ma devono essere regolarmente formati, approvati e depositati.

  • art. 18 l.fall.

    È il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 116 c.p.c.

    La documentazione contabile e gli altri elementi probatori sono valutati dal giudice di merito secondo prudente apprezzamento, senza che vi sia prova legale automatica.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso la motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il contenuto della motivazione del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Dedotto per nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Dedotto per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a una diversa lettura delle prove.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità, per contrasto delle censure con un orientamento nomofilattico consolidato.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato nella valutazione della Corte d'appello per la mancata tenuta di libri contabili obbligatori.

  • art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente la liquidazione delle spese in favore dello Stato quando la parte controricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la distrazione/rideterminazione del pagamento delle spese in favore dello Stato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Chi invoca la non fallibilità ha l'onere di provarla e non può limitarsi ad allegazioni generiche o a documenti non idonei a ricostruire in modo attendibile attivo, ricavi e debiti.
  • I bilanci rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 2, l.fall. sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati; bilanci informali o formati post factum possono essere ritenuti inattendibili.
  • Quando i bilanci mancano o sono inattendibili, il debitore può servirsi di prove alternative, ma anche tali elementi restano soggetti al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie, se la sentenza impugnata contiene una motivazione non meramente apparente.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile se, sotto la veste del vizio motivazionale, mira solo a sostituire la propria ricostruzione probatoria a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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