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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11452/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un fabbricato sito in Castellammare del Golfo. La proprietaria ha agito per far accertare la propria proprietà esclusiva sull'immobile, contestando la tesi dei convenuti secondo cui il bene sarebbe appartenuto al loro dante causa in forza di usucapione e contestando altresì la disposizione testamentaria con cui quest'ultimo aveva attribuito il bene ai familiari. I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale ha accolto la domanda principale, dichiarando la nullità della disposizione testamentaria nella parte relativa all'immobile e rigettando l'usucapione; la Corte d'appello ha confermato, qualificando l'azione come rivendica e ritenendo provata la proprietà dell'attrice sulla base di atti negoziali e della mancata maturazione dell'usucapione, perché il dante causa dei convenuti aveva detenuto il bene in modo precario/comodatizio, senza prova di interversione del possesso, e in ogni caso non era decorso il ventennio dopo il riconoscimento del diritto della proprietaria nel 1991. Con il ricorso per cassazione i convenuti hanno denunciato violazione degli artt. 948, 1140, 1141, 1142, 1144, 1146, 1158, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo: 1) che la controparte avrebbe ammesso il possesso del bene sin dagli anni '70, con conseguente applicazione della presunzione di possesso utile all'usucapione e onere della prova a carico della proprietaria; 2) che il riconoscimento del diritto del proprietario nel 1991 non avrebbe impedito il maturare di un nuovo ventennio sino alla citazione del 2015; 3) che la tolleranza non era provata ed era incompatibile con la lunga durata dell'occupazione; 4) che il riconoscimento stragiudiziale del dante causa non poteva produrre effetti sfavorevoli per gli eredi convenuti. La Cassazione ha ritenuto i motivi in parte manifestamente infondati e in parte inammissibili, perché la Corte territoriale aveva accertato che il rapporto originario era di comodato/uso precario, che mancava prova di un atto di interversione del possesso e che, in questo quadro, non operava la presunzione di cui all'art. 1141 c.c.; inoltre, dal riconoscimento del 1991 alla domanda del 2015 non era decorso un nuovo ventennio utile all'usucapione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione d'appello che aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione e aveva riconosciuto la proprietà dell'immobile in capo alla controparte, osservando che il bene era stato concesso in comodato/uso precario, che non era stato provato alcun atto di interversione del possesso e che, comunque, dal riconoscimento del diritto della proprietaria nel 1991 alla domanda del 2015 non era decorso il termine ventennale richiesto per l'usucapione. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Rilevante per qualificare l'azione come rivendica e per affermare che chi agisce per il riconoscimento della proprietà deve provare il proprio diritto; nel caso concreto la prova è stata ritenuta raggiunta dalla Corte di merito.

  • art. 1140 c.c.

    Il possesso richiede un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà; la mera disponibilità del bene in forza di comodato integra detenzione, non possesso utile all'usucapione.

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso utile non opera quando la relazione con il bene deriva da un titolo che conferisce una semplice detenzione, come il comodato; occorre un atto di interversione del possesso.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al possesso e alla sua continuità, ma non ritenuto decisivo alla luce dell'accertata natura precaria della disponibilità del bene.

  • art. 1144 c.c.

    La tolleranza è incompatibile con il possesso utile all'usucapione; la Corte ha comunque ritenuto assorbente la mancanza di prova del possesso.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato per il subingresso nel possesso del dante causa, ma non utile poiché non risultava provato un possesso utile in capo al dante causa stesso.

  • art. 1158 c.c.

    Per usucapire è necessario il possesso continuato, pacifico e non interrotto per il tempo di legge; nel caso concreto mancavano sia il possesso utile sia il decorso del ventennio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalle parti in tema di valutazione della prova e delle risultanze istruttorie; la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava su chi deduce l'usucapione, che deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi del diritto invocato; la prova presuntiva dell'animus è ammessa solo se il corpus riveli attività corrispondenti alla proprietà.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato in combinazione con le norme sull'usucapione e sul possesso, senza che la Corte ravvisasse una violazione autonoma rispetto all'accertamento di fatto compiuto.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'irrilevanza interruttiva del riconoscimento del diritto altrui; la Corte ha invece valorizzato il riconoscimento del 1991 come incompatibile con un possesso utile già maturato.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2944 c.c. in tema di effetti interruttivi, ma non decisivo rispetto alla ratio della sentenza, fondata sulla mancata prova dell'inizio del possesso utile e sul mancato decorso del termine.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato per escludere che vi fosse una confessione giudiziale idonea a produrre effetti sfavorevoli; la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo perché non risultava una confessione utile al fine invocato.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di dichiarazioni confessorie; la Corte ha escluso che il riconoscimento considerato nella sentenza potesse essere sussunto in una confessione rilevante in loro favore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa con adesione alla proposta del consigliere delegato, circostanza che ha comportato l'applicazione del regime sanzionatorio previsto per il rigetto conforme.

  • art. 96 c.p.c.

    Il rigetto conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stato ritenuto indice legale di abuso del processo, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto del ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione al sindacato sull'omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme, poiché l'appello era stato introdotto nel 2020.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati formalmente ricondotti alla violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che si risolvessero in realtà in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi del possesso utile, compreso l'animus possidendi; la prova dell'animus può essere desunta dal corpus solo se la disponibilità del bene si traduca in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
  • Quando la relazione con il bene deriva da comodato o da altra disponibilità precaria concessa dal proprietario, il detentore non acquista il possesso utile all'usucapione se non prova un'inequivoca interversione del possesso, manifestata verso il proprietario.
  • La presunzione di possesso utile ex art. 1141 c.c. non opera se il rapporto con il bene origina da un titolo che conferisce mera detenzione; in tale ipotesi l'onere probatorio resta a carico di chi invoca l'usucapione.
  • Il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del detentore o del suo dante causa è incompatibile con la maturazione del possesso utile per il periodo successivo, se non è decorso per intero il termine ventennale dopo tale riconoscimento.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti storici già scrutinati dal giudice di merito, specie in presenza di 'doppia conforme'.
  • Nel giudizio di rivendica, il proprietario può assolvere l'onere probatorio mediante la dimostrazione della derivazione del proprio diritto da atti negoziali e dalla mancata prova dell'usucapione da parte dell'avversario.
  • Il giudice di legittimità può considerare inammissibili le censure che si appuntino su motivazioni ipotetiche o su profili non effettivamente decisivi della ratio decidendi.
  • La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può integrare, secondo la disciplina processuale richiamata, un'ipotesi di abuso del processo con applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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