Cassazione Penale, Ordinanza n. 07880/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, perché l’inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo egli deduceva violazione degli artt. 63, 191 c.p.p. e 220 disp. att. c.p.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da sé stesso e da altri soggetti indicati nel ricorso. La censura è stata ritenuta generica e aspecifica, perché non illustrava in concreto la decisiva incidenza delle prove asseritamente inutilizzabili sulla motivazione di condanna e non consentiva la "prova di resistenza". Con il secondo motivo lamentava violazione dell’art. 640 c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, ma la doglianza è stata reputata meramente reiterativa delle censure di merito già esaminate in appello e volta a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione. Con il terzo motivo deduceva la sopravvenuta prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello; la Corte ha però rilevato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva dichiararsi l’estinzione del reato maturata successivamente alla decisione impugnata.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente nel motivo sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte rileva che la censura è generica e non dimostra l’incidenza decisiva dell’asserita violazione sulla motivazione di condanna.
richiamato per sostenere l’inutilizzabilità di elementi probatori acquisiti illegittimamente; la Corte ribadisce che occorre allegare e dimostrare la rilevanza decisiva della prova asseritamente inutilizzabile.
richiamato nel primo motivo di ricorso; non emerge un autonomo principio applicativo oltre al rilievo di aspecificità della doglianza.
richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma che la censura sulla sussistenza degli elementi della truffa si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, inammissibile in cassazione.
Massime di principio
- Quando si deduce l’inutilizzabilità di elementi probatori, il ricorso deve indicare in modo specifico quale sarebbe l’incidenza eliminativa di quelle prove sulla motivazione, così da consentire la verifica della "prova di resistenza"; in mancanza, la censura è inammissibile per genericità.
- L’inutilizzabilità di una prova non comporta automaticamente l’annullamento della decisione: occorre verificare se la motivazione regga comunque sulla base di elementi probatori autonomi e sufficienti.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio né una diversa ricostruzione del fatto, salvo il controllo sulla coerenza logica e sulla completezza della motivazione.
- Le doglianze che riproducono pedissequamente questioni di merito già esaminate in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono aspecifiche e inammissibili.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può essere rilevata se il ricorso per cassazione è inammissibile, perché in tal caso non si instaura un valido rapporto processuale di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →