Cassazione Civile, Ordinanza n. 21864/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore era stato sanzionato con due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per avere rifiutato di rendere la prestazione nelle giornate del 26 dicembre 2021 e del 6 gennaio 2022, indicate come festività infrasettimanali. In primo e secondo grado aveva chiesto l’accertamento della nullità o comunque dell’illegittimità della sanzione e la restituzione delle somme trattenute, sostenendo che la disciplina legale sulle festività infrasettimanali e il CCNL applicato gli riconoscessero un diritto soggettivo a non lavorare in tali giorni, salvo un’adesione validamente espressa o un impedimento da giustificare. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2 l. n. 260/1949, come modificata, dell’art. 30 del CCNL telecomunicazioni e dell’art. 2113 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato come rinuncia valida e definitiva al riposo festivo una clausola del contratto individuale di assunzione ritenuta imposta e non realmente negoziata; 2) violazione dell’art. 30 del CCNL, lamentando che la Corte territoriale non avesse colto la portata innovativa della disciplina collettiva vigente dal 12 novembre 2020; 3) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. in tema di spese, per avere la Corte d’appello compensato le spese di entrambi i gradi in ragione della novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione nelle festività infrasettimanali è disponibile e può essere validamente oggetto di rinuncia mediante accordo individuale o tramite accordi sindacali espressamente autorizzati; nel caso concreto, la clausola contrattuale e lo schema di turnazione accettati dal lavoratore consentivano di ritenere legittima la richiesta datoriale di prestazione anche nei giorni festivi infrasettimanali, senza che la nuova formulazione dell’art. 30 CCNL escludesse tale conclusione. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che, essendo stata riformata la sentenza di primo grado e risultando soccombente il ricorrente in appello, la regolazione delle spese operata dalla Corte territoriale era conforme agli artt. 336 e 92 c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 260/1949
Attribuisce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali; tale diritto è rinunciabile con accordo individuale o con accordi sindacali validamente autorizzati.
l. n. 90/1954
Richiamata come modifica della disciplina delle festività infrasettimanali, senza introdurre una disciplina diversa rispetto al principio della rinunciabilità del riposo festivo.
art. 30 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni
Letto in combinato disposto con il contratto individuale; secondo la Corte, disciplina il lavoro festivo dei turnisti e consente di ricomprendere la prestazione nei giorni festivi infrasettimanali previsti dalla turnazione accettata.
Invocato dal ricorrente per sostenere l’inefficacia della presunta rinuncia ai diritti del lavoratore, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima, anche alla luce della soccombenza del ricorrente in appello e della riforma della decisione di primo grado.
La riforma della sentenza di primo grado comporta il riesame e l’adeguamento della regolazione delle spese del precedente grado.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Richiamato per aderire alla giurisprudenza di legittimità recente e dare continuità all’orientamento consolidato.
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione nelle festività infrasettimanali è un diritto disponibile e può essere validamente rinunciato con un accordo individuale, purché la volontà sia desumibile in modo univoco dal contratto e dal quadro collettivo applicabile.
- L’espressa previsione nel contratto di assunzione di un orario di lavoro turnista che copra l’intero arco della settimana, compresi i giorni festivi, può integrare un valido consenso del lavoratore alla prestazione nei giorni di festività infrasettimanale, se coerente con la disciplina collettiva di settore.
- La disciplina sulle festività infrasettimanali della l. n. 260/1949 è autonoma e completa: non va confusa con la disciplina del riposo settimanale, che segue regole diverse e non è liberamente rinunciabile.
- In sede di legittimità, la censura sulla regolazione delle spese è infondata quando la sentenza di primo grado sia stata riformata e la parte che contesta le spese risulti soccombente in appello; in tale ipotesi il giudice può legittimamente compensare le spese nei limiti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21764/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21766/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21769/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21770/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21805/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →