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Sentenza

Sentenza n. 12826/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno in data 23 gennaio 2020 nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS-, notificato all’interessato il 30.12.2024, con cui si respingeva la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente e di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso

Giustizia amministrativa202502253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per valutazioni negative derivanti da pregresse segnalazioni e vicende penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva respinto l'istanza richiamando una segnalazione del 2006 per guida in stato di ebbrezza, una vicenda del 2008 relativa a lesioni personali, sequestro di persona ed estorsione, con arresto, e una segnalazione del 2015 per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, con applicazione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà e irragionevolezza, nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 5 del d.P.R. n. 572/1993. Ha sostenuto che le vicende non avevano condotto a condanne definitive, che per la vicenda del 2008 era intervenuta assoluzione irrevocabile e che per quella del 2015 era intervenuta assoluzione in primo grado; ha inoltre invocato la risalenza dei fatti e il proprio stabile inserimento sociale ed economico. In via preliminare ha contestato l'utilizzabilità della relazione e dei documenti depositati dal Ministero, deducendo difetto di ius postulandi e tardiva o irregolare costituzione in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto anzitutto l'eccezione processuale del ricorrente. Il Ministero si era ritualmente costituito tramite l'Avvocatura dello Stato; la relazione sottoscritta dall'ufficio ministeriale non era una memoria difensiva autonoma, ma un documento amministrativo depositato dalla difesa erariale. Inoltre, anche a fronte di una costituzione oltre il termine ordinario dell'art. 46 c.p.a., non erano maturate le preclusioni dell'art. 73, comma 1, c.p.a., poiché i documenti erano stati depositati oltre quaranta giorni liberi prima dell'udienza. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il diniego era plurimotivato e risultava comunque sorretto dalla vicenda del 2015 relativa allo spaccio di stupefacenti in concorso, accompagnata dalla custodia cautelare in carcere. Secondo il Collegio, tale condotta, per gravità, attitudine a porre in pericolo beni fondamentali e prossimità temporale alla domanda del 2016, era idonea a incidere negativamente sul giudizio prognostico di affidabilità e adesione ai valori della comunità nazionale. La successiva assoluzione penale non rendeva illegittimo il diniego, poiché era intervenuta nel 2024, dopo l'adozione del provvedimento, che doveva essere valutato sulla base degli elementi disponibili al momento della decisione; gli elementi sopravvenuti potevano essere fatti valere mediante una nuova domanda. Il TAR ha valorizzato il carattere altamente discrezionale e precauzionale della valutazione ministeriale in materia di naturalizzazione, distinguendola dall'accertamento della responsabilità penale. L'amministrazione può quindi apprezzare sfavorevolmente le risultanze fattuali di una vicenda penale anche indipendentemente dall'esito processuale. La residenza decennale e l'integrazione sociale ed economica costituiscono condizioni minime e il periodo decennale antecedente alla domanda assume anche una dimensione qualitativa di osservazione della condotta. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La residenza legale decennale richiesta per la naturalizzazione non rileva solo in senso quantitativo, ma anche come periodo qualitativo di osservazione della condotta e dell'assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche in ragione della sua struttura plurimotivata e della rilevanza attribuita alla vicenda di spaccio di stupefacenti.

  • art. 5 d.P.R. 572/1993

    Non è stata ravvisata una motivazione meramente apparente nel provvedimento di diniego.

  • artt. 1 e 2 r.d. 1611/1933

    Il Ministero si è ritualmente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato; la relazione dell'ufficio ministeriale è stata qualificata come documento amministrativo, non come memoria difensiva sottoscritta da soggetto privo di ius postulandi.

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine per la costituzione dell'amministrazione è ordinatorio e la sua inosservanza non determina, di per sé, le preclusioni previste per le attività difensive.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le preclusioni relative al deposito di documenti e memorie operano in relazione ai termini liberi previsti dalla norma; nel caso concreto tali termini erano stati rispettati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La sentenza dispone l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L'integrazione sociale ed economica e l'assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie per il soggiorno regolare, ma non sono sufficienti, da sole, a fondare la concessione della cittadinanza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, la residenza legale decennale costituisce non soltanto un requisito temporale, ma anche un periodo qualitativo di osservazione durante il quale l'interessato deve dimostrare una condotta senza mende e un adeguato grado di adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • La valutazione amministrativa della domanda di cittadinanza ha natura altamente discrezionale e prognostica: l'amministrazione può negare la naturalizzazione quando permangano dubbi ragionevoli sull'affidabilità del richiedente e sulla sua futura adesione ai valori costituzionali.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza, l'amministrazione può apprezzare sfavorevolmente le risultanze fattuali di una vicenda penale anche se non è intervenuta una condanna o se il procedimento penale si è concluso con assoluzione, poiché la valutazione amministrativa della pericolosità e dell'affidabilità opera su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • Una condotta relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto se prossima alla presentazione della domanda e accompagnata da custodia cautelare, può essere ritenuta di per sé ostativa alla naturalizzazione per la gravità dei beni giuridici coinvolti e per il suo valore sintomatico nel giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente.
  • La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione del provvedimento; gli sviluppi penali successivi, compresa un'assoluzione intervenuta dopo il diniego, non ne determinano retroattivamente l'illegittimità, ma possono essere valutati in una nuova istanza.
  • Un provvedimento amministrativo plurimotivato resiste all'impugnazione quando almeno una delle ragioni autonomamente poste a fondamento della decisione risulti legittima e sufficiente a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di motivazione

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