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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25531/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario riassunto dopo una precedente cassazione, nel quale la CTR Umbria aveva ritenuto sussistenti i presupposti per misure cautelari richieste dall'Ufficio per il mancato versamento di IRPEG e ILOR relative agli anni 1989-1997, valorizzando l'entità del credito erariale e una serie di cessioni del compendio aziendale e immobiliare tra società collegate. I soci della società poi cancellata dal registro delle imprese hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2945 c.c., sostenendo che, essendo la società cancellata senza distribuzione di utili ai soci, i debiti non sarebbero azionabili nei confronti dei soci in assenza di riparto finale; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avrebbe adeguatamente considerato le difese e gli elementi di fatto dedotti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non esclude la legittimazione processuale dei soci succeduti alla società estinta, né impedisce che essi siano destinatari dell'impugnazione o della pretesa processuale, restando il limite di responsabilità eventualmente rilevante sul piano dell'interesse ad agire e non della legittimazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non integrava una motivazione apparente né un omesso esame di fatto storico decisivo, avendo la CTR indicato, sia pure sinteticamente, gli elementi posti a base del pericolo per la garanzia del credito e avendo esaminato i fatti richiamati dai ricorrenti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2945 c.c.

    È invocato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che esso conduca a negare la legittimazione o la riferibilità dell'azione ai soci della società estinta nel caso esaminato.

  • art. 2495 c.c.

    Il limite di responsabilità dei soci della società estinta non incide sulla loro legittimazione processuale; può al più rilevare sull'interesse ad agire dei creditori sociali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012, non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integra nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, se la società parte del giudizio viene cancellata dal registro delle imprese, l'impugnazione o la prosecuzione del giudizio deve essere riferita ai soci succeduti alla società estinta; la cancellazione non elimina automaticamente la legittimazione processuale dei soci.
  • Il limite di responsabilità dei soci della società estinta non incide, di per sé, sulla loro legittimazione a stare in giudizio, ma può incidere eventualmente sull'interesse ad agire del creditore sociale.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione solo nei ristretti casi del minimo costituzionale della motivazione o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già per insufficienza o semplice contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione è apparente solo quando il giudice espone argomentazioni meramente assertive o incomprensibili; una motivazione sintetica, ma intellegibile, è sufficiente a superare la censura.
  • Le doglianze che in realtà mirano a contestare la valutazione di merito, se mascherate come nullità della sentenza, non sono scrutinabili in cassazione se non sussiste realmente il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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