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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38237/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito, due soggetti che avevano proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro atti della procedura, dopo l'aggiudicazione di alcuni lotti a terzi, hanno impugnato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione. Con il primo motivo hanno denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 186 disp. att. c.p.c., lamentando la mancata acquisizione del fascicolo dell'esecuzione. Con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 617, 615, 618, 567, 569 e 586 c.p.c. Con il terzo hanno invocato, oltre agli artt. 555, 617 e 618 c.p.c., l'art. 2826 c.c. Con il quarto hanno richiamato gli artt. 619 c.p.c., 2644, 2655 e 2929 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo in sostanza l'inefficacia del pignoramento e l'illegittimità degli atti successivi. Con il quinto hanno censurato la condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte ha rilevato che il ricorso era carente del requisito di esposizione sommaria dei fatti e, soprattutto, che la sentenza impugnata aveva deciso l'opposizione solo per tardività: tutte le ulteriori questioni di merito erano quindi irrilevanti. Le ricorrenti sostenevano che l'opposizione fosse stata tempestiva perché riferita, in realtà, a una successiva ordinanza e al deposito dell'elaborato peritale relativo alle modifiche catastali, ma nel ricorso non era adeguatamente descritto né l'atto originario di opposizione né il contenuto dei provvedimenti richiamati, con ulteriore violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione non contenesse una sufficiente esposizione dei fatti di causa e del percorso processuale, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e che mancasse un'adeguata localizzazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Inoltre ha evidenziato che la vera ratio decidendi della sentenza di merito era la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi; di conseguenza, le censure rivolte al merito dell'opposizione erano inammissibili perché non colpivano la decisione effettivamente assunta. Ha aggiunto che le irregolarità del pignoramento vanno tempestivamente dedotte con l'opposizione agli atti esecutivi, mentre le questioni sulla documentazione ipotecaria e catastale seguono, in linea di principio, il diverso rimedio previsto dall'art. 567 c.p.c. e comunque non possono essere fatte valere dopo l'aggiudicazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio previsto dalla norma; se tardiva è inammissibile. Le doglianze contro atti della procedura vanno fatte valere tempestivamente.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa e del fatto processuale in modo da consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente e localizzare gli atti e documenti su cui si fonda; la loro mancata precisa indicazione impedisce l'esame delle censure.

  • art. 186 disp. att. c.p.c.

    La doglianza sulla mancata acquisizione del fascicolo dell'esecuzione è stata ritenuta generica perché non spiegava quale concreto pregiudizio ne fosse derivato alla decisione sulla tempestività dell'opposizione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma le censure si sono rivelate irrilevanti rispetto alla ratio decidendi fondata sulla tardività dell'opposizione agli atti.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in tema di opposizioni esecutive, senza però incidere sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 567 c.p.c.

    Le questioni sulla completezza della documentazione ipotecaria e catastale del creditore seguono il regime della norma e, in linea di principio, possono determinare l'estinzione della procedura o essere fatte valere con gli strumenti previsti, non dopo l'aggiudicazione.

  • art. 569 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla procedura di vendita, ma non decisivo per l'esito del giudizio di legittimità.

  • art. 586 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso rispetto al decreto di trasferimento, ma le relative censure sono state ritenute irrilevanti perché non attaccavano la ratio decidendi.

  • art. 555 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione al pignoramento immobiliare; la Corte ha affermato che eventuali irregolarità del pignoramento devono essere denunciate tempestivamente.

  • art. 2826 c.c.

    Richiamato nel ricorso senza che la censura risultasse decisiva rispetto alla tardività dell'opposizione.

  • art. 619 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non rilevante per superare l'inammissibilità derivante dalla tardività e dalla carenza di esposizione dei fatti.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma le relative questioni sono state considerate di merito e quindi irrilevanti rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2655 c.c.

    Richiamato nel ricorso, senza incidenza sull'esito per le ragioni processuali indicate.

  • art. 2929 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo ai fini della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è stata confermata perché basata su un accertamento di colpa processuale grave adeguatamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è imprescindibile un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
  • La parte ricorrente deve indicare e localizzare specificamente gli atti e documenti su cui fonda le censure; la mera evocazione di provvedimenti o documenti non è sufficiente.
  • Le censure di legittimità devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una ragione assorbente di rito, i motivi che attaccano il merito sono inammissibili.
  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi le irregolarità dell'atto di pignoramento devono essere dedotte tempestivamente, mentre le contestazioni sulla documentazione ipotecaria e catastale seguono i rimedi propri della procedura esecutiva e non possono essere prospettate utilmente dopo l'aggiudicazione.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere sorretta da una valutazione di colpa processuale grave del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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