Cassazione Civile, Ordinanza n. 08373/2025 del 30/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società subappaltatrice per il saldo di lavorazioni eseguite nell'ambito della realizzazione di una scuola elementare. Il decreto era stato emesso nei confronti del comune committente e della società appaltatrice; solo il comune aveva proposto opposizione, sostenendo di non avere assunto un'obbligazione diretta verso il subappaltatore e di avere soltanto autorizzato, in base al capitolato speciale d'appalto, alcuni mandati irrevocabili di pagamento nei limiti dei SAL e delle somme di volta in volta autorizzate dall'appaltatrice. Il comune affermava inoltre che la comunicazione del 10 dicembre 2011 non costituiva riconoscimento di debito, ma mera sollecitazione documentale per la gestione dell'assicurazione stipulata a garanzia del piano di rientro. In primo grado il decreto era stato revocato; la corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'azione monitoria ritenendo, da un lato, che quella comunicazione non valesse quale ricognizione di debito e, dall'altro, che mancasse la prova della contabilità ufficiale e soprattutto della necessaria autorizzazione al pagamento da parte dell'appaltatrice, requisito ritenuto imprescindibile per l'esigibilità del credito verso il comune. Con il ricorso per cassazione la società subappaltatrice ha dedotto: omessa motivazione e violazione delle norme processuali per avere la corte territoriale ritenuto assorbiti alcuni profili del primo motivo d'appello; omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sostanziali invocate, sostenendo che la fattispecie dovesse essere qualificata come mandato irrevocabile in favore di terzo o, in subordine, come obbligazione direttamente azionabile verso il comune; ulteriore omessa motivazione sull'asserito assorbimento delle censure subordinate; e, in via gradata, mancata considerazione del fatto che, comunque, il comune avrebbe tenuto una condotta inadempiente rispetto alla prestazione dedotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte d'appello aveva effettivamente motivato sul carattere dirimente del secondo motivo di appello, spiegando perché la comunicazione del 10 dicembre 2011 non integrasse riconoscimento di debito e perché il credito fosse inesigibile per mancanza di prova sia della contabilità ufficiale sia dell'autorizzazione al pagamento da parte dell'appaltatrice. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti sostanzialmente a contestare la rivalutazione del materiale istruttorio e perché le doglianze sul vizio di motivazione e sull'omesso esame erano formulate in modo generico, senza individuare fatti storici decisivi non esaminati, ma solo una diversa lettura delle prove. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, poiché il giudice d'appello aveva legittimamente omesso l'esame delle ulteriori questioni una volta reputato assorbente il rigetto del secondo motivo. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo per genericità delle contestazioni e per la mancata dialettica con la sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale istruttorio; la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte, fuori dai limiti legali, o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
La sua violazione è deducibile solo nei casi di uso scorretto delle prove legali o di disattesa valutazione di esse, non per contestare l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa qualificazione della vicenda, ma la Corte non accoglie tale impostazione e valorizza invece la mancanza di prova dell'autorizzazione al pagamento da parte dell'appaltatrice.
È richiamato nel ricorso per sostenere che la fattispecie non fosse una mera delegazione di pagamento; la Corte non entra nel merito di tale ricostruzione perché reputa infondate o inammissibili le censure proposte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ricorre solo quando il percorso logico del giudice non sia percepibile; nel caso concreto la motivazione della corte d'appello è stata ritenuta esistente e chiara.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità riguarda solo l'esistenza e la coerenza minima della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; nel caso concreto la censura è stata respinta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente il riesame del merito né la critica della mera valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure di legittimità devono essere specifiche e intelligibili; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve essere almeno percepibile nel suo fondamento logico; l'anomalia motivazionale rilevante in cassazione coincide con una violazione del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito: il vizio è configurabile solo quando la motivazione manchi, sia apparente, incomprensibile o presenti un contrasto irriducibile al punto da non rendere percepibile il percorso decisionale.
- L'omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli documenti, elementi istruttori, argomentazioni difensive o motivi di appello.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera ponderazione delle prove da parte del giudice di merito, ma solo in presenza di utilizzo di prove non acquisite ritualmente, disapplicazione di prove legali o attribuzione a esse di valore non consentito.
- Quando il giudice d'appello ritenga una questione assorbente, è sufficiente che motivi in modo chiaro sulla ragione di assorbimento; non è tenuto a esaminare ulteriori censure che restano logicamente superate.
- La parte che agisce per il pagamento di somme collegate a un rapporto di appalto/subappalto deve allegare e provare, se richiesto dalla struttura del rapporto, anche i presupposti documentali e autorizzativi che rendono il credito esigibile verso il soggetto convenuto.
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