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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27416/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento collettivo intimato il 22.12.2016 nell’ambito di una procedura avviata da una società di contact center per ridurre il personale di alcune articolazioni aziendali di Roma e dell’unità produttiva di Napoli. La lavoratrice ha impugnato il recesso chiedendone la nullità o illegittimità e la reintegrazione, deducendo: la violazione della disciplina della procedura collettiva per carenze della comunicazione di avvio; l’illegittimità della limitazione della platea dei licenziandi alle sole divisioni/sedi indicate dalla società; l’erronea applicazione dei criteri di scelta, che a suo dire avrebbero dovuto includere anche lavoratori di altri reparti e sedi; l’omessa o insufficiente indicazione, nella comunicazione ex art. 4, comma 9, L. n. 223/1991, dei dati necessari a controllare la correttezza della scelta; la non fungibilità delle mansioni; e, in via subordinata, il diritto all’indennità risarcitoria. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo contro il diniego già pronunciato in primo grado. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato cinque motivi, denunciando, in sintesi, ultra petita e violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 per avere ritenuto legittimi criteri di scelta e modalità applicative già indicati nella fase di apertura; motivazione incompleta e contraddittoria sulla comunicazione di avvio; violazione dell’art. 4, comma 9, per l’asserita incompletezza della comunicazione finale e mancata comparazione con altri lavoratori; falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, per l’asserita irragionevolezza dei criteri selettivi. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero in gran parte inammissibili perché miravano a contestare accertamenti di fatto e una diversa lettura del materiale probatorio, oltre a non confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre richiamato precedenti specifici relativi alla medesima procedura di licenziamento collettivo, nei quali erano già stati ritenuti legittimi la delimitazione della platea dei lavoratori interessati e l’adozione di criteri di scelta concordati, purché obiettivi e razionali. La Corte ha quindi confermato il rigetto delle domande della lavoratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo non fondati e in parte inammissibili i motivi proposti. Ha osservato che la Corte d’appello aveva motivato in modo ampio sulla legittimità della procedura di licenziamento collettivo, sulla sufficienza della comunicazione di avvio, sulla delimitazione della platea dei licenziandi alle sole unità interessate dalla ristrutturazione e sulla non fungibilità delle mansioni. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza recente, resa anche in controversie relative alla medesima procedura collettiva, secondo cui è consentita la deroga convenzionale ai criteri legali di scelta se sorretta da obiettività e razionalità e se giustificata da fattori concreti, come l’infungibilità delle mansioni e l’antieconomicità di trasferimenti collettivi. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati disposti gli effetti previsti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta generica e non idonea a dimostrare un effettivo travalicamento del thema decidendum da parte del giudice di merito

  • L. n. 223/1991, art. 4, comma 3

    la comunicazione di avvio della procedura è stata ritenuta sufficiente perché esponeva le ragioni della crisi e la platea dei lavoratori interessati, non risultando incompleta o contraddittoria

  • L. n. 223/1991, art. 4, comma 9

    la comunicazione finale è stata ritenuta idonea a consentire il controllo della scelta; non era necessaria, nel caso concreto, una comparazione con lavoratori non appartenenti alle unità soppresse

  • L. n. 223/1991, art. 5, comma 1

    i criteri di scelta possono essere concordati in deroga a quelli legali, purché obiettivi e razionali; la valutazione può privilegiare le esigenze tecnico-produttive se giustificata da elementi concreti e non elusivi

  • L. n. 300/1970, art. 18, comma 5

    menzionato solo come domanda subordinata della lavoratrice, non esaminata nel merito per il rigetto del ricorso principale

  • L. n. 92/2012, art. 1, comma 49

    richiamato quale base della fase sommaria e del successivo reclamo nel rito applicato alla controversia

  • d.lgs. n. 151/2001, art. 54

    richiamato in relazione alla presenza di lavoratrici in maternità escluse dalla risoluzione del rapporto

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 24 L. n. 223/1991

    richiamato nei principi giurisprudenziali sulla selezione del personale nei licenziamenti collettivi

Massime di principio

  • Nella procedura di licenziamento collettivo è legittima la deroga concordata ai criteri legali di scelta, purché i criteri pattizi siano oggettivi, razionali e sorretti da fattori concreti verificabili in giudizio.
  • Ai fini della selezione dei lavoratori da licenziare può essere delimitata la platea dei comparabili alle sole unità produttive effettivamente coinvolte dalla crisi o dalla riorganizzazione, quando i dipendenti di altre sedi o reparti svolgano mansioni non fungibili o l’estensione della comparazione comporterebbe trasferimenti collettivi antieconomici e interferenti con l’assetto organizzativo.
  • La comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 L. n. 223/1991 è sufficiente se espone in modo chiaro le ragioni dell’eccedenza e i criteri applicati, senza che sia necessario indicare in astratto l’intera platea di tutti i possibili lavoratori comparabili, ove la delimitazione sia giustificata dalla concreta organizzazione aziendale.
  • La comunicazione finale ex art. 4, comma 9, è idonea quando consente la verifica della corrispondenza tra i nominativi indicati e la scelta effettuata; non è richiesta una comparazione con lavoratori estranei al perimetro della procedura o impiegati in mansioni non fungibili.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, né sostituire l’accertamento di merito con una lettura alternativa del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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