Cassazione Civile, Ordinanza n. 20853/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore latte e prodotti lattiero-caseari. Il Tribunale di Vicenza, investito di un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la causa devoluta al giudice amministrativo. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare il difetto di giurisdizione anche con riguardo ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo che la giurisdizione dovesse appartenere al giudice ordinario e non al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 104 del 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretto l'orientamento del Tribunale e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie sull'opposizione a cartella esattoriale per il prelievo supplementare latte, quando le doglianze investono sostanzialmente l'accertamento del quantum dovuto e quindi l'esercizio di poteri amministrativi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quale giudice della giurisdizione esclusiva in materia. Ha inoltre rilevato che non era necessario un ulteriore rinvio alle Sezioni Unite, perché la questione era già stata risolta da precedenti conformi. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché AGEA è rimasta intimata; è stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
consente la censura per difetto di giurisdizione, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata
richiamato dai ricorrenti per qualificare parte delle opposizioni come opposizione agli atti esecutivi, ma la Corte ha ritenuto che i motivi investissero in realtà la determinazione amministrativa del quantum
richiamato in giurisprudenza come opposizione che, se incide sull'accertamento del quantum, non sottrae la controversia alla giurisdizione amministrativa esclusiva
art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 104 del 2010
devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, da leggere in chiave di concentrazione delle tutele
non è stata disposta ulteriore rimessione alle Sezioni Unite perché la questione era già coperta da precedenti nomofilattici
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 2020
richiamato per la trattazione camerale da remoto nel periodo emergenziale
Massime di principio
- Nelle controversie relative al prelievo supplementare nel settore latte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende anche alle opposizioni che, pur formalmente rivolte contro cartelle o atti esecutivi, contestino in sostanza il quantum accertato dall'amministrazione nell'esercizio di poteri pubblicistici.
- Il criterio decisivo per individuare la giurisdizione non è la qualificazione formale dell'atto impugnato, ma la natura delle questioni dedotte: se la contestazione investe l'esercizio del potere amministrativo di determinazione del debito, la controversia appartiene al giudice amministrativo.
- La concentrazione delle tutele in sede di giurisdizione esclusiva comporta che il giudice amministrativo diventi il giudice dell'intera controversia quando siano intrecciati interessi legittimi e diritti soggettivi, purché il nucleo della lite riguardi l'esercizio del potere pubblico.
- Quando il ricorso per cassazione verte solo sulla giurisdizione ed è conforme a un orientamento nomofilattico consolidato, la Corte può rigettarlo senza rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite.
- In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, senza margini di discrezionalità.
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