Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22966/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il professionista ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto inoperante la copertura assicurativa prevista da una polizza stipulata con una compagnia assicuratrice in relazione a una pretesa responsabilità professionale derivante dall'esito di un giudizio promosso per una lavoratrice contro il datore di lavoro, volto a contestare la validità del termine apposto al contratto di lavoro. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la nullità/immeritevolezza della clausola claims made, perché subordinava l'indennizzo alla duplice circostanza che sia il danno sia la richiesta risarcitoria si verificassero nel periodo di vigenza del contratto. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c., nonché degli artt. 1226 e 2043 c.c., lamentando che il danno fosse stato liquidato equitativamente senza adeguati elementi probatori, senza prova del nesso causale e senza dimostrazione della probabilità di un diverso esito della lite presupposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato anzitutto la totale mancanza dell'esposizione dei fatti processuali richiesta dall'art. 366 n. 3 c.p.c., non essendo possibile ricostruire compiutamente la vicenda dagli atti esterni al ricorso, anche per l'aspecificità delle censure. Ha inoltre osservato che non erano desumibili le ragioni decisorie della sentenza impugnata, né il contenuto della clausola assicurativa controversa, né la compiuta ricostruzione della asserita responsabilità professionale. In via aggiuntiva ha rilevato che il primo motivo, per come formulato, sarebbe comunque stato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. secondo la giurisprudenza richiamata, e che il secondo motivo sarebbe stato comunque inammissibile perché la questione non risultava tenuta sub iudice con specifico appello incidentale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti e con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decisione di merito

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    la sua violazione è stata ravvisata per la totale carenza dell'esposizione dei fatti di causa necessaria al ricorso per cassazione

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato, ma la censura non è stata scrutinata nel merito per l'inammissibilità complessiva

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla liquidazione equitativa del danno

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al nesso causale e al danno da responsabilità aquiliana/professionale

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    indicato come ulteriore ragione di inammissibilità del primo motivo, per contrasto con l'orientamento consolidato della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando manca l'esposizione completa e autosufficiente dei fatti processuali, se la Corte non può ricostruire la vicenda neppure attingendo agli atti esterni per aspecificità del gravame.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con le effettive ragioni della decisione impugnata e con il contenuto degli atti e delle clausole controverse; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
  • La doglianza sulla clausola claims made non supera il vaglio di ammissibilità se non è adeguatamente riportato il testo della clausola e non è chiarito il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
  • La censura sulla liquidazione del danno e sul nesso causale non è scrutinabile se la questione non risulta devoluta e mantenuta sub iudice nei gradi di merito, anche tramite appello incidentale ove necessario.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.