Cassazione Civile, Sentenza n. 13598/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato l'inopponibilità, al fallimento della cedente, delle cessioni di credito operate in favore di IFIR in esecuzione di contratti di factoring posti in essere anteriormente alla procedura di concordato e nel cosiddetto periodo sospetto. La ricorrente deduceva: (i) errata applicazione della cosiddetta 'retrodatazione' prevista dall'art. 69‑bis della legge fallimentare in relazione all'art. 7 della legge n. 52/1991 e questioni ratione temporis; (ii) violazione dell'art. 7 perché la corte avrebbe ignorato la funzione/causa (finanziamento vs vendita) del contratto di factoring e avrebbe applicato l'art. 7 a qualsiasi cessione di credito; (iii) errata valutazione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del factor, sostenendo che la prosecuzione del rapporto e i rapporti con gli organi del concordato escludevano la scientia decoctionis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha confermato che l'art. 69‑bis non operava ratione temporis nel caso concreto e che, comunque, la determinazione del 'periodo sospetto' può risolversi con il principio della consecuzione delle procedure concorsuali (ossia prendendo a riferimento l'ammissione al concordato). Ha affermato che l'art. 7 della legge n. 52/1991 è applicabile alle cessioni di credito nell'ambito del factoring indipendentemente dalla causa (vendita o finanziamento) e che l'inefficacia rileva con riferimento alla data del pagamento effettuato dal cessionario, subordinata alla prova della scientia decoctionis riferita a tale data. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché costituisce, in sostanza, richiesta di riesame del merito probatorio non consentita in sede di legittimità (art. 360 c.p.c.). Condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore del controricorrente: euro 18.000,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi 200,00 euro, accessori di legge; statuizione relativa al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 della legge n. 52/91
La norma colpisce le cessioni di credito perfezionate dal soggetto poi fallito che, se il pagamento da parte del cessionario è anteriore alla scadenza del credito e il cessionario era a conoscenza dello stato di insolvenza, possono essere dichiarate inefficaci nei confronti della massa; la Corte ha statuìto che l'art. 7 si applica indipendentemente dalla causa dell'operazione di factoring (vendita o finanziamento) e che il riferimento temporale rilevante è la data del pagamento del factor.
art. 69‑bis, legge fallimentare
La ricorrente invocava la 'retrodatazione' dei termini di revocatoria prevista dall'art. 69‑bis; la Corte ha osservato che tale norma non operava ratione temporis nel caso di specie, e che la corte territoriale non l'ha applicata perché la procedura era anteriore; tuttavia il principio della retrodatazione non era necessario alla decisione in ragione del principio di 'consecuzione' delle procedure concorsuali.
art. 67 e altre disposizioni della legge fallimentare (artt. 64, 65, 69)
art. 64, 65, 67, co. 1 e 2, e 69 legge fall.
L'art. 67 e il sistema delle revocatorie fallimentari costituiscono il contesto normativo in cui l'art. 7 si inserisce; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ha fatto dipendere l'opponibilità della cessione non dalla data del contratto ma dalla data del pagamento e dall'elemento soggettivo della conoscenza.
art. 169 legge fallimentare e art. 33 d.l. n. 83/2012 conv. l. 134/2012
art. 169 l. fall.; art. 33 d.l. n. 83/2012 conv. l. 134/2012
Richiamati in relazione al principio consolidato (giurisprudenziale) secondo cui, nelle procedure in 'consecuzione' (concordato poi fallimento), i termini per la proposizione dell'azione revocatoria decorrono dalla data del decreto di ammissione al concordato, essendo omogeneo l'effetto giuridico tra decreto di ammissione e sentenza di fallimento.
Invocati dalla ricorrente per sostenere che la causa dell'operazione (vendita vs finanziamento) sarebbe decisiva; la Corte ha ritenuto che la funzione/causa non incida sull'applicabilità dell'art. 7.
art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; artt. 366 e 369 c.p.c.
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.
Richiamati in tema di limiti del giudizio di cassazione: non è consentito riesaminare il merito o la valutazione concreta delle prove; l'art. 360 n.5 è sindacabile solo se è denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo indicato con precisione e risultante dagli atti.
art. 13 e art. 1‑bis, d.P.R. n. 115/2002
art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002; art. 1‑bis
Norme richiamate per la statuizione sulle spese processuali e sul contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- L'art. 7 della legge n. 52/1991 può rendere inopponibili al fallimento le cessioni di credito intervenute prima dell'insolvenza effettiva del cedente se il pagamento è stato effettuato in periodo sospetto e il cessionario era a conoscenza dello stato di insolvenza; la causa (vendita o finanziamento) dell'operazione di factoring non impedisce l'applicazione dell'art. 7.
- In caso di 'consecuzione' delle procedure concorsuali (es. procedimento di concordato seguito da fallimento) il periodo sospetto e i termini per le azioni revocatorie vanno individuati tenendo conto dell'ammissione al concordato (decreto di ammissione) come termine di riferimento, secondo la giurisprudenza consolidata.
- Il momento rilevante per l'operatività dell'art. 7 è la data del pagamento effettuato dal cessionario: la prova della scientia decoctionis deve riferirsi a quella data.
- La mera prosecuzione del rapporto contrattuale o il fatto che il factor abbia continuato a operare nei confronti degli organi della procedura concorsuale non esclude automaticamente la conoscenza dello stato di insolvenza; la questione è fattuale e richiede prova idonea.
- In Cassazione non è consentito chiedere il mero riesame del merito o della valutazione delle prove; per far valere l'omesso esame di fatti decisivi occorre indicare con precisione i fatti, la loro evidenza negli atti e la loro decisività secondo i requisiti dell'art. 360 n.5 c.p.c.
- Per i factor e i finanziatori è opportuno conservare e documentare adeguatamente le concrete ragioni e le garanzie dell'operazione (valutazioni di solvibilità, comunicazioni, relazioni con gli organi della procedura) per dimostrare l'assenza di scientia decoctionis ove contestata.
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