Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13578/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva domandato l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio (costituita, secondo la ricorrente, nel contratto di compravendita) e la cessazione delle molestie poste dal proprietario del fondo servente, Vincenzo Paduano. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda accertando la costituzione della servitù mediante il rogito e condannando al ripristino. Paduano appellò e la Corte d'appello di Napoli riformò la sentenza accogliendo il primo motivo e rigettando la domanda, ritenendo che dal tenore delle clausole contrattuali non risultasse una manifestazione di volontà di Paduano volta a costituire la servitù (valutando anche l'ipotesi che il diritto fosse preesistente). Luciana Puoti ricorse per cassazione denunciando (i) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. (il pronunciato non corrisponderebbe al chiesto) e (ii) violazione/falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per errata interpretazione delle clausole contrattuali (clausole 3, 4 e 9) che secondo la ricorrente avrebbero espressamente costituito la servitù.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussista alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che l'atto di citazione conteneva affermazioni sulla costituzione formale della servitù e la sentenza di primo grado aveva già accertato la costituzione mediante rogito. Ha inoltre ritenuto inesaurienti i motivi di doglianza relativi all'interpretazione delle clausole contrattuali: la Corte d'appello ha svolto un'ermeneutica dettagliata e plausibile (anche considerando l'eventuale carattere preesistente del diritto richiamato nella clausola 3), la quale non è sindacabile in questa sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.000 (di cui euro 200 per esborsi) oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati indicati. È stata inoltre rilevata la sussistenza degli ulteriori presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione perché l'atto di citazione conteneva riferimenti alla costituzione della servitù e la decisione di primo grado aveva effettivamente accertato tale costituzione, oltre a che la Corte d'appello ha esaminato anche l'ipotesi di diritto preesistente.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per censurare l'interpretazione delle clausole contrattuali; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia operato una interpretazione articolata, plausibile e non manifestamente erronea del testo negoziale, per cui la sua ermeneutica non è sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nel testo relativo alla clausola di attribuzione ai procuratori costituiti delle spese; la pronuncia segnala la richiesta di distrazione delle spese a favore dei difensori del controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    La Corte accerta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • Sezioni Unite, pronuncia n. 31033/2019 (giurisprudenza)

    Richiamata dalla Corte per ritenere valida la domanda di distrazione delle spese avanzata dai difensori del controricorrente anche senza dichiarazione esplicita dell'avvenuta anticipazione, ritenendo che detta dichiarazione possa essere implicitamente contenuta nella domanda stessa.

  • Cass. n. 28319/2017 (giurisprudenza di riferimento)

    Citata a supporto del principio secondo cui l'ermeneutica motivata e plausibile della Corte d'appello sul contenuto negoziale non è sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Quando si chiede l'accertamento dell'esistenza di un diritto (es. servitù) il giudice valuterà sia la possibilità che il diritto sia stato costituito con il titolo negoziale sia l'ipotesi di un diritto preesistente richiamato nell'atto; pertanto la semplice menzione in atti di una costituzione non esclude che il giudice possa ritenere ricorrente l'ipotesi di un diritto antecedente.
  • L'interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.) operata dalla Corte d'appello, se motivata con argomentazioni dettagliate e plausibili, non è sindacabile in cassazione salvo errori di diritto o manifesta illogicità; pertanto è difficile riformare in Cassazione decisioni fondate su valutazioni interpretative non manifestamente infondate.
  • La censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. (discrepanza tra chiesto e pronunciato) richiede che il pronunciato sia effettivamente estraneo alle domande poste: ove gli atti processuali contengano elementi che consentono la decisione (anche su profili diversi ma connessi), la violazione non sussiste.
  • In cause relative a servitù, il giudizio si fonda sulla prova documentale e sulla interpretazione delle clausole del rogito: per ottenere il riconoscimento di una servitù costituita è necessario dimostrare una manifestazione di volontà del titolare del fondo servente o un atto pubblico contenente la costituzione; l'assenza di una determinazione dell'indennizzo non è di per sé decisiva ai fini dell'inferenza di volontà costitutiva.
  • Le istanze di distrazione delle spese in favore dei difensori possono essere ritenute valide anche se non dichiarano espressamente l'avvenuta anticipazione delle spese, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite; tuttavia resta fermo l'onere di liquidazione e il rispetto delle regole sul contributo unificato (art. 13 d.P.R. 115/2002).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.