Cassazione Civile, Sentenza n. 13522/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare per il tardivo pagamento delle imposte principali, connesso alla tardiva registrazione di quattordici atti stipulati tra il 25 ottobre 2017 e il 31 gennaio 2018. La Commissione amministrativa regionale di disciplina della Calabria ha irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione notarile per un anno. Il notaio ha impugnato la sanzione sostenendo l'applicabilità della circostanza attenuante del cosiddetto "ravvedimento operoso", avendo provveduto successivamente (e comunque prima di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate) alla registrazione degli atti e al pagamento delle imposte, ritenendo così eliminate le conseguenze dannose dell'omissione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo che deduceva violazione dell'art. 144, comma 1, della legge notarile, confermando che l'attenuante del ravvedimento operoso non è compatibile con una condotta sistematica e reiterata (quattordici violazioni) e con precedenti sanzioni e analoghi procedimenti disciplinari pendenti, poiché la reiterazione denota negligenza o incapacità di osservare le norme. Pertanto la sanzione disciplinare inflitta è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidate in euro 7.500 (oltre accessori). È stato inoltre rilevato l'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
art. 144, comma 1, legge notarile n. 89/1913
art. 144, comma 1, legge n. 89/1913
L'organo giudicante ha il compito di verificare l'effettiva sussistenza di condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o alla integrale reintegrazione del danno; tuttavia l'attenuante del ravvedimento operoso non è applicabile quando le violazioni sono sistematiche e denotano negligenza protratta
art. 376 c.p.c. (rimessione alle sezioni unite)
secondo comma dell'art. 376 c.p.c.
La richiesta di rimessione alle sezioni unite è stata respinta perché non emerge un contrasto giurisprudenziale significativo sulla materia che giustifichi la rimessione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Giurisprudenza della Cassazione (orientamenti richiamati)
Cass. n. 8033/2015; Cass. n. 23947/2019; Cass. n. 3203/2014
La Corte ha richiamato precedenti decisioni che chiariscono che l'attenuante del ravvedimento operoso non è compatibile con la sistematicità delle infrazioni; la pronuncia invocata dal ricorrente (n. 3203/2014) non è in contrasto con gli orientamenti più recenti
Massime di principio
- Il "ravvedimento operoso" (attenuante disciplinare) può essere riconosciuto solo se il comportamento successivo elimina effettivamente le conseguenze dannose dell'omissione o reintegra integralmente il danno; non è automaticamente riconoscibile per il semplice adempimento tardivo
- La circostanza attenuante è incompatibile con condotte sistematiche o reiterate: un numero significativo di violazioni denota negligenza abituale o incapacità professionale e preclude l'applicazione dell'attenuante
- Pregresse sanzioni disciplinari o procedimenti disciplinari analoghi in corso aggravano la valutazione e rendono meno probabile il riconoscimento di attenuanti
- In sede disciplinare il giudice verifica non solo l'adempimento successivo ma la natura dell'operato (sporadico vs sistematico) e l'effettiva eliminazione del danno a terzi
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza; il giudice può altresì disporre l'obbligo di versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato se ricorrono i presupposti
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