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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13579/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto n. 1828/2019 della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato la loro opposizione al provvedimento del consigliere designato che aveva liquidato a ciascuno l'indennizzo di euro 3.000, calcolato applicando la somma base di euro 500 per ogni anno eccedente la durata ragionevole (individuata in 6 anni) nel procedimento penale in cui si costituirono parte civile (denuncia del 2007, estinzione per prescrizione in appello nel 2018). Il ricorso articolava cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater legge n. 89/2001 e art. 6 CEDU per essere stato applicato il criterio nazionale di calcolo invece dei parametri della Corte EDU (1.000-2.000 euro/anno sull'intera durata); (2) errata individuazione del momento iniziale della durata del processo (la data della costituzione di parte civile piuttosto che la data della denuncia/atto iniziale); (3) errata liquidazione delle spese e compensi (applicazione dei parametri per ingiunzione/monitorio anziché quelli contenziosi, compenso legale insufficiente); (4) ingiustificata condanna alle spese senza compensazione nonostante le questioni giuridiche rilevanti; (5) addebito del cosiddetto doppio contributo unificato nonostante l'esonero previsto dall'art. 5-bis della legge n. 89/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto conforme alla Convenzione europea la disciplina nazionale che liquida l'indennizzo solo per il periodo eccedente la durata ragionevole e secondo i parametri della legge n. 89/2001, richiamando la giurisprudenza che riconosce uno spazio di apprezzamento agli Stati; pertanto non vi era obbligo di ricalcolare l'indennizzo secondo i parametri indicati dalla Corte EDU. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile e infondato il rilievo: ai fini della legge n. 89/2001 il processo penale si considera iniziato, per la persona offesa, con l'assunzione della qualità di parte civile (richiamando precedenti della Corte costituzionale e della Cassazione). Sul terzo motivo è stata confermata l'applicazione per analogia della tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 (procedimenti monitori) per la fase innanzi al consigliere designato; la liquidazione delle spese e del compenso di euro 700 è ritenuta conforme. Sul quarto motivo il rimando alla regola della soccombenza è stato ritenuto corretto: la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e la Corte di merito ha applicato il criterio corretto, pertanto il motivo è inammissibile. Sul quinto motivo la Corte ha dichiarato la questione sottratta alla cognizione della giurisdizione civile: il c.d. doppio contributo unificato ha natura tributaria e va contestato davanti al giudice tributario. Conclusivamente il ricorso è rigettato; i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in dispositivo).

Norme richiamate

  • legge 24 marzo 2001, n. 89 (art. 2, art. 2-bis, art. 2-ter, art. 2-quater, art. 5-ter, art. 5-bis)

    La Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale, che computa l'indennizzo solo per il periodo eccedente la durata ragionevole e fissa parametri di calcolo, sia conforme all'art. 6 CEDU e rientri nel margine di apprezzamento dello Stato; inoltre il processo penale per la persona offesa si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile.

  • Art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato come parametro costituzionale di riferimento per la ragionevole durata del processo; la Corte conferma che la normativa italiana è compatibile con la CEDU purché garantisca indennizzi non irragionevoli rispetto ai casi analoghi esaminati dalla Corte EDU.

  • Costituzione (artt. 3, 24, 117, comma 1; art. 111, comma 2)

    Gli artt. costituzionali sono richiamati per valutare la compatibilità della normativa nazionale con gli obblighi internazionali; la Corte osserva che le norme CEDU hanno valenza integrativa ma restano sub-costituzionali e che non emerge conflitto con i parametri costituzionali richiamati.

  • d.m. 55 del 2014 (tabella n. 8 e tabella n. 12)

    Per la fase dinanzi al consigliere designato la Corte applica per analogia la tabella n. 8 (procedimenti monitori) per la liquidazione delle spese, ritenendo non pertinente la tabella n.12 riservata ai procedimenti contenziosi davanti alla corte d'appello.

  • art. 2233 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte ritiene conforme la somma liquidata alla tabella applicata e non ravvisa violazione di tale norma.

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Confermata la discrezionalità del giudice nel decidere sulla compensazione delle spese processuali; la Corte ricorda che il mancato esercizio della facoltà di compensazione non è censurabile in sede di legittimità se fondato su valutazioni di merito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 13, comma 1-quater)

    L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato (c.d. doppio contributo) è qualificato come debito tributario, sottraendone la cognizione alla giurisdizione civile e demandandone la verifica al giudice tributario.

Massime di principio

  • In materia Pinto l'indennizzo previsto dalla legge n. 89/2001 è normalmente calcolato solo per il periodo eccedente la durata ragionevole: i giudici nazionali hanno un margine di apprezzamento e non sono obbligati a replicare pedissequamente gli importi/criteri della Corte EDU purché l'indennizzo non risulti irragionevole rispetto ai casi analoghi.
  • Per la decorrenza della durata del processo, ai fini dell'art. 2 della legge n. 89/2001, la posizione della persona offesa è rilevante dal momento in cui essa assume la qualità di parte civile; atti antecedenti (denuncia/querela) non valgono automaticamente come inizio del processo per la liquidazione Pinto, a meno che non emerga che la persona offesa abbia effettivamente esercitato diritti processuali prima della costituzione.
  • Nelle controversie per equa riparazione la prima fase dinanzi al giudice designato ha natura monitoria: per la liquidazione delle spese in tale fase è applicabile la tabella dei procedimenti monitori (d.m. 55/2014, tabella 8) e non le tabelle previste per i procedimenti contenziosi dinanzi alla corte d'appello.
  • Le spese del giudizio di opposizione al decreto del giudice designato sono regolate dal principio di soccombenza: se l'opposizione è rigettata, le spese possono essere poste a carico della parte privata opponente; la compensazione è discrezionale e non censurabile se fondata su valutazioni di merito.
  • La pretesa relativa al versamento del cosiddetto doppio contributo unificato ha natura tributaria: la sua debenza è questione da sollevare davanti alla giurisdizione tributaria e non sindacabile dal giudice civile ordinario.
  • Prima di sollevare questioni di legittimità costituzionale o conflitti con la CEDU, è utile verificare l'esistenza di precedenti della Corte costituzionale o della Cassazione che abbiano già risolto il profilo, poiché molte questioni su decorrenza e calcolo sono ormai consolidate.

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