Cassazione Civile, Sentenza n. 13577/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato le sanzioni disciplinari irrogate dalla CO.RE.DI. dei Notai per la Sicilia nei confronti del notaio Coltraro. I capi di incolpazione erano: 1) rilascio di copie autentiche di due atti pubblici difformi dagli originali (contestata violazione dell'art.147, lett. a) e b) legge notarile) e 2) gravissima situazione di indebitamento e procedure esecutive a carico del notaio (contestata violazione dell'art.147, lett. a)). Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che l'oblazione avrebbe estinto il primo addebito ai sensi dell'art.145-bis, che la rettifica degli atti avesse sanato gli errori, che mancasse la non occasionalità della condotta e che dovevano essere riconosciute le attenuanti (art.144, ravvedimento operoso e attenuanti generiche). Impugnava altresì la valutazione della corte territoriale sulla rilevanza delle procedure esecutive e sull'addebito relativo all'assegno di €50.000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il pagamento dell'oblazione non estingue il procedimento quando l'illecito è sanzionabile con sospensione o destituzione (art.145-bis non applicabile); le difformità riscontrate tra originali e copie e la molteplicità/varietà degli errori denotano un modus operandi anomalo e la non occasionalità della condotta (giustificando la sussunzione nell'art.147 lett. a/b); l'utilizzo improprio dello strumento della rettifica non elimina il disvalore disciplinare; la situazione di grave indebitamento e le procedure esecutive, anche se successivamente rimosse, rilevano ai fini della tutela della dignità e reputazione del notaio; la concessione delle attenuanti (compreso il ravvedimento operoso) è rimessa al giudice del merito e nella specie la Corte d'Appello ha motivatamente negato o limitato le attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge notarile n. 89/1913, art. 147 (1° co., lett. a) e b))
sanzionati "con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione"
L'art.147 tutela la dignità e la reputazione del notaio; la norma è una clausola generale la cui applicazione concreta spetta all'ordine professionale e al giudice di merito, e non è incompatibile con i principi di legalità. Le condotte private del notaio rilevano ai fini disciplinari se incidono sulla dignità/professionalità.
Legge notarile n. 89/1913, art. 145-bis
“in caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio (...) può (...) pagando una somma (...)"
L'oblazione prevista dall'art.145-bis estingue il procedimento solo se l'infrazione è punibile esclusivamente con la sanzione pecuniaria; non ha efficacia estintiva se la fattispecie è sanzionabile con sospensione o destituzione.
Legge notarile n. 89/1913, art. 144 (10° co.)
“se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura..."
Le attenuanti (generiche e il ravvedimento operoso) sono valutate discrezionalmente dal giudice del merito; il ravvedimento operoso deve essere concretamente accertato per applicare l'agevolazione sanzionatoria.
Legge notarile n. 89/1913, art. 28 e art. 138
Art.28 e art.138 sono richiamati nella motivazione relativa al divieto di ricevere atti espressamente proibiti e alle relative sanzioni: la redazione di clausole nulle integra il momento consumativo dell'illecito e non è sanata da atti successivi volti a preservare l'efficacia privatistica dell'atto.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (ne bis in idem) e art. 7
La Corte ha ritenuto che il principio del ne bis in idem e il sospetto di natura penale non si applicano alla sfera disciplinare dei notai in senso penalistico: la sanzione disciplinare non assume natura sostanzialmente penale nel senso della CEDU, quindi non viola l'art.6 CEDU su questo punto.
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato)
Norma procedurale rilevante per l'obbligo di versamento di eventuale contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente, come rilevato nel dispositivo.
Massime di principio
- L'oblazione (art.145‑bis l. notarile) estingue il procedimento solo quando l'infrazione è punibile con la sola sanzione pecuniaria; se la fattispecie è suscettibile di sospensione o destituzione l'oblazione non ha efficacia estintiva.
- La rettifica successiva di un atto non necessariamente elimina la responsabilità disciplinare: se la condotta illecita si è consumata al momento della redazione/rogito (es. clausola vietata, copie difformi), il disvalore sussiste indipendentemente da rimedi successivi.
- La clausola generale dell'art.147 (dignità, decoro, reputazione) è applicabile anche per condotte private del notaio e la sua concretizzazione dipende dalla valutazione del giudice di merito; la Cassazione controlla la ragionevolezza della sussunzione, non sostituisce il giudizio tecnico-professionale.
- La non occasionalità della condotta può desumersi dalla molteplicità e varietà di errori o da un modus operandi omissivo/negligente, non solo dalla numerosità formale degli atti.
- Le situazioni di grave indebitamento e le procedure esecutive a carico del notaio, anche se successivamente rimosse, possono integrare una fattispecie disciplinare rilevante ai fini della tutela della dignità e reputazione professionale.
- Le attenuanti (incl. ravvedimento operoso) spettano al giudice del merito e richiedono prova/accertamento concreto: la loro applicazione è discrezionale e motivata.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e ragionevolezza delle valutazioni di merito; nuove questioni non sollevate in atto introduttivo non possono essere aggiunte in memoria.
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