Cassazione Civile, Sentenza n. 13509/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al non determinabile
La controversia
l'oggetto è l'oscuramento di documenti o parti di documenti nella fase di valutazione (es. procedura di gara o istruttoria amministrativa). Le ragioni addotte dall'amministrazione per l'oscuramento sono normalmente la tutela di interessi quali segreto commerciale/professionale, protezione dei dati personali, esigenze di riservatezza nella fase concorsuale per evitare condizionamenti o rivelazione di elementi strategici. Il ricorrente contesta la legittimità dell'oscuramento sostenendo la prevalenza del diritto di accesso, della trasparenza amministrativa o dell'interesse pubblico alla conoscenza rispetto alle ragioni di riservatezza invocate
La decisione
non è stata fornita la sentenza specifica; in assenza del testo della decisione, si fornisce il quadro giurisprudenziale comune: i giudici valutano caso per caso bilanciando l'interesse alla trasparenza e accesso con i motivi di riservatezza. Di regola l'oscuramento è ammesso solo se l'amministrazione fornisce una motivazione concreta e specifica (non generica), indicante le parti precise da proteggere e la natura dell'interesse tutelato. Quando l'oscuramento è generico o non adeguatamente motivato, il giudice dispone l'accesso o la rimozione dell'oscuramento, eventualmente con redazione parziale o estrazione delle parti realmente coperte da segreto. Nei casi che riguardano dati personali si valuta la compatibilità con il GDPR e si preferiscono misure di minimizzazione (anonymization/redaction) piuttosto che il rifiuto totale di accesso. In ambito di gare, può altresì prevalere la necessità di garantire la par condicio tra offerenti, giustificando l'oscuramento limitatamente alle informazioni che effettivamente compromettono la concorrenza
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
richiede valutazione della liceità del trattamento e applicazione dei principi di minimizzazione; in caso di accesso, la protezione dei dati personali impone anonimizzazione o oscuramento specifico quando richiesta
Direttiva (UE) 2016/943 (tutela dei segreti commerciali)
consente la tutela dei segreti commerciali contro la divulgazione non autorizzata; tuttavia, l'invocazione del segreto deve essere dimostrata e circoscritta, non può giustificare un oscuramento indeterminato
D.lgs. 33/2013 (Trasparenza e accesso civico)
promuove l'accesso e la trasparenza amministrativa; limita l'oscuramento salvo che ricorrano motivi specifici previsti dalla legge per la non divulgazione di informazioni
D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
prevede norme relative alla riservatezza in fase di gara e alla protezione di informazioni sensibili degli offerenti; la giurisprudenza interpreta tali norme in senso restrittivo: la riservatezza è ammessa solo per dati e documenti concretamente qualificabili come strategici o segreti
Massime di principio
- L'onere di motivazione dell'oscuramento grava sull'amministrazione: servono indicazioni concrete su quali parti sono riservate e perché
- L'oscuramento non può essere totale o indifferenziato: preferibile la redazione mirata che preservi il massimo grado di trasparenza compatibile
- In presenza di dati personali si deve privilegiare la minimizzazione (anonimizzazione o oscuramento parziale) piuttosto che vietare l'accesso
- La tutela del segreto commerciale richiede prova della sussistenza del segreto e del pregiudizio probabile derivante dalla divulgazione
- Nei procedimenti di gara, l'esigenza di par condicio e la correttezza della procedura possono ridurre l'ambito di legittima riservatezza
- Se l'amministrazione non giustifica adeguatamente l'oscuramento, il ricorso amministrativo o giurisdizionale è in genere favorevole al richiedente con ordinanze che impongono accesso o rimozione parziale dell'oscuramento
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